Regolamento (CE) n. 110/2006 della Commissione, del 23 gennaio 2006 , recante misure transitorie relative ai titoli di esportazione concernenti le esportazioni di olio d’oliva comunitario verso i paesi terzi

32006R0110Regulation1 nov 2005

del 23 gennaio 2006

recante misure transitorie relative ai titoli di esportazione concernenti le esportazioni di olio d’oliva comunitario verso i paesi terzi

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 1 , in particolare l’articolo 24, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d’importazione nel settore dell’olio d’oliva 2 , ha abrogato il regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore dell’olio d’oliva 3 , a decorrere dal 1 o novembre 2005.

(2) Alcuni titoli rilasciati a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2543/95 e la cui validità va oltre il 1 o novembre 2005 non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati solo parzialmente. Gli impegni derivanti dai titoli in questione devono essere rispettati, pena la perdita della cauzione per essi costituita. È necessario consentire che tali impegni, ormai divenuti privi di oggetto, siano revocati e che le cauzioni costituite siano svincolate.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’olio d’oliva e le olive da tavola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le cauzioni relative ai titoli di esportazione rilasciati sulla base del regolamento (CE) n. 2543/95 sono svincolate, su richiesta degli interessati, a condizione che:

— la validità dei titoli non sia ancora scaduta al 1 o novembre 2005,

— a tale data i titoli siano stati utilizzati solo in parte o non siano stati affatto utilizzati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o novembre 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97 ; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37 .

2 GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13 .

3 GU L 260 del 31.10.1995, pag. 33 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/2004 ( GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10 ).

Footnotes

  1. ; rettifica nella . 2

  2. . 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/2004 (). 2