Regolamento (CE) n. 107/2006 della Commissione, del 20 gennaio 2006 , relativo al rilascio di titoli d’importazione per talune conserve di funghi per il periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2006

32006R0107Regulation21 gen 2006

del 20 gennaio 2006

relativo al rilascio di titoli d’importazione per talune conserve di funghi per il periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2006

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi importate da paesi terzi 2 , in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli dagli importatori tradizionali e dai nuovi importatori dal 2 al 6 gennaio 2006, a norma dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1864/2004, eccedono i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina.

(2) Occorre pertanto determinare in che misura le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 16 gennaio 2006 possano essere accettate e fissare, in base alle categorie di importatori e all’origine dei prodotti, le date fino alle quali il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli ai fini dell’importazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1864/2004, depositate dal 2 al 6 gennaio 2006 e trasmesse alla Commissione il 16 gennaio 2006, sono accettate a concorrenza delle percentuali dei quantitativi richiesti, figuranti nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda la categoria di importatori e l’origine interessate, le domande di titoli ai fini dell’importazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1864/2004, relative al periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2006, presentate successivamente al 6 gennaio 2006 e anteriormente alla data che figura all’allegato II del presente regolamento, sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2006. Per la Commissione J. L. DEMARTY Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25 ).

2 GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30 .

BulgariaRomaniaCinaPaesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Romania e dalla Cina
—: importatori tradizionali [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1864/2004]100 %42,84 %100 %
—: importatori nuovi [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1864/2004]7,09 %
«—»: : — Nessuna domanda di titoli è stata inviata alla Commissione.
BulgariaRomaniaCinaPaesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Romania e dalla Cina
—: importatori tradizionali [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1864/2004]1.1.20071.1.20071.1.20071.1.2007
—: importatori nuovi [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1864/2004]1.1.20071.1.2007

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (). 2

  2. . 2

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