Regolamento (CE) n. 77/2006 della Commissione, del 18 gennaio 2006 , recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

32006R0077Regulation19 gen 2006

del 18 gennaio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2006. Per la Commissione J. L. DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 ( GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3 ).

Codice NCCodice paesi terzi 1Valore forfettario all'importazione
0702 00 00052104,1
20459,9
21292,7
624111,0
99991,9
0707 00 05052154,8
20483,8
999119,3
0709 10 0022094,1
99994,1
0709 90 70052144,0
204144,5
999144,3
0805 10 2005246,0
20453,3
22046,3
38866,5
62445,3
99951,5
0805 20 1005274,2
20473,5
99973,9
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 9005267,9
204102,4
40087,5
464142,9
62464,8
66227,9
99982,2
0805 50 1005252,3
22060,9
99956,6
0808 10 80400115,2
40497,7
51258,4
72065,7
99984,3
0808 20 5040093,8
72035,6
99964,7

1 Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione ( GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12 ). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».

Footnotes

  1. Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini». 2 3 4