Regolamento (Euratom) n. 66/2006 della Commissione, del 16 gennaio 2006 , relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capo relativo all'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali

32006R0066Regulation6 feb 2006

del 16 gennaio 2006

relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capo relativo all'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l’articolo 2, lettera d), e gli articoli 74, 77, 124 e 161,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione, del 29 novembre 1966, relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capitolo sull'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali 1 , è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese 2 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) Le condizioni di approvvigionamento della Comunità in materie nucleari consentono, sia per i minerali e le materie grezze, sia per le materie fissili speciali, di concedere la dispensa prevista dall'articolo 74 del trattato, secondo modalità atte a garantire un regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono dispensati dall'applicazione delle disposizioni del titolo II, capo VI, del trattato, per quanto riguarda i minerali e le materie grezze di uranio e di torio:

a) il trasferimento e l'importazione nella Comunità di quantitativi non superiori a 1 t di uranio o di torio per ogni operazione, nei limiti di 5 t all'anno e per utilizzatore per ciascuna di queste materie;

b) l'esportazione fuori della Comunità di quantitativi il cui contenuto di uranio o torio non siano superiori a 1 t, nei limiti di 5 t all'anno e per esportatore per ciascuna di queste materie.

Articolo 2

Sono dispensati dall'applicazione delle disposizioni del titolo II, capo VI, del trattato sull'approvvigionamento di materie fissili speciali, il trasferimento e l'importazione nella Comunità, nonché l'esportazione all'esterno della Comunità, di quantitativi, riferiti alla forma elementare, non superiori a 200 g di uranio 235, uranio 233 e plutonio per ciascuna operazione, entro il limite annuo di 1 000 g per ciascuna di tali materie e per utilizzatore, fatte salve, per quanto riguarda le materie importate ed esportate, le disposizioni degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità con i paesi terzi.

Articolo 3

Chiunque effettui un'importazione o un'esportazione e ogni fornitore che effettui un trasferimento nell'ambito della Comunità, in base alla dispensa di cui agli articoli 1 e 2, trasmette all'Agenzia di approvvigionamento un prospetto trimestrale delle operazioni effettuate, nel quale sono menzionati:

a) la data della conclusione del contratto di fornitura;

b) il nome delle parti contraenti;

c) la località in cui vengono prodotte le materie;

d) le caratteristiche chimiche e fisiche dei prodotti;

e) i quantitativi, espressi in unità del sistema metrico;

f) l'impiego di questi minerali, materie grezze e materie fissili speciali.

I dati di cui al primo comma, lettera e), sono comunicati in chilogrammi di uranio o di torio contenuto, per i minerali e le materie grezze, e in grammi di uranio 233, di uranio 235 o di plutonio contenuto, per le materie fissili speciali. I numeri seguiti da decimali sono arrotondati all'unità inferiore o superiore a seconda che i decimali siano inferiori o superiori a 0,5. Quando il decimale è 0,5 il numero viene arrotondato all'unità superiore o inferiore, a seconda che la cifra precedente il decimale sia pari o dispari.

I prospetti trimestrali sono trasmessi all'Agenzia entro un mese dalla fine di ogni trimestre nel quale siano state effettuate operazioni contemplate dal presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento n. 17/66/Euratom è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006. Per la Commissione José Manuel BARROSO Il presidente

1 GU 241 del 28.12.1966, pag. 4057/66 . Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 3137/74 ( GU L 333 del 13.12.1974, pag. 27 ).

2 Cfr. allegato I.

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento n. 17/66/Euratom della Commissione ( GU 241 del 28.12.1966, pag. 4057/66 )

Regolamento (Euratom) n. 3137/74 della Commissione ( GU L 333 del 13.12.1974, pag. 27 )

Tavola di concordanza

Regolamento n. 17/66/EuratomPresente regolamento
Articolo 1, frase introduttivaArticolo 1, frase introduttiva
Articolo 1, primo trattinoArticolo 1, lettera a)
Articolo 1, secondo trattinoArticolo 1, lettera b)
Articolo 2Articolo 2
Articolo 3, primo commaArticolo 3, primo comma
Articolo 3, primo comma, nota 3Articolo 3, secondo comma
Articolo 3, secondo commaArticolo 3, terzo comma
Articolo 4
Articolo 4Articolo 5
Allegato I
Allegato II

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 3137/74 (). 2

  2. Cfr. allegato I. 2

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