Regolamento (CE) n. 4/2006 della Commissione, del 4 gennaio 2006 , che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002, da applicare nel quadro del sottocontingente tariffario III di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

32006R0004Regulation5 gen 2006

del 4 gennaio 2006

che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 2375/2002, da applicare nel quadro del sottocontingente tariffario III di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio 2 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2375/2002 ha aperto un contingente tariffario annuale di 2 981 600 tonnellate di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta. Tale contingente è suddiviso in tre sottocontingenti.

(2) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2375/2002 ha fissato a 592 900 tonnellate l'entità del sottocontingente III per il periodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2006.

(3) I quantitativi chiesti in data 2 gennaio 2006, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2375/2002, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione relative al sottocontingente III di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, presentate e trasmesse alla Commissione in data 2 gennaio 2006 conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2375/2002, sono soddisfatte a concorrenza del 5,60082 % dei quantitativi chiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 gennaio 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2006. Per la Commissione J. L. DEMARTY Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).

2 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ( GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (). 2

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