Direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

32006L0044Directive15 ott 2006

del 6 settembre 2006

sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato 2 ,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci 3 , ha subito diverse e sostanziali modificazioni 4 . È opportuno per motivi di chiarezza procedere alla sua codificazione.

(2) La protezione e il miglioramento dell'ambiente impongono l'adozione di concrete misure volte a preservare dall'inquinamento le acque, comprese le acque dolci idonee alla vita dei pesci.

(3) Dal punto di vista ecologico ed economico, è necessario salvaguardare il patrimonio ittico dalle conseguenze nefaste dello scarico nelle acque di sostanze inquinanti, come ad esempio la diminuzione del numero degli individui appartenenti a certe specie e a volte anche l'estinzione di alcune di esse.

(4) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente 5 , ha lo scopo di garantire un livello di qualità delle acque della superficie esenti da incidenti negativi e da rischi ambientali.

(5) Disparità fra le disposizioni applicabili nei vari Stati membri in materia di qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci possono creare condizioni di concorrenza diseguali e influire perciò direttamente sul funzionamento del mercato interno.

(6) Per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero designare le acque alle quali essa si applica e fissare i valori limite corrispondenti a determinati parametri. Le acque designate dovranno essere rese conformi a tali valori entro cinque anni dalla designazione.

(7) È necessario disporre che le acque dolci idonee alla vita dei pesci siano considerate, a determinate condizioni, conformi ai valori dei corrispondenti parametri anche se una certa percentuale dei campioni prelevati non dovesse rispettare i limiti precisati.

(8) Per assicurare il controllo della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci, è necessario procedere a prelievi minimi di campioni ed alla misurazione dei parametri indicati nell'allegato. Tali prelievi potranno essere ridotti o soppressi in funzione della qualità delle acque.

(9) Determinate circostanze naturali sfuggono al controllo degli Stati membri e occorre, di conseguenza, prevedere la possibilità di derogare in taluni casi alla presente direttiva.

(10) Il progresso tecnico e scientifico può rendere necessario un rapido adeguamento di alcune delle disposizioni contenute nell'allegato I. Per facilitare l'attuazione dei provvedimenti a tal fine necessari, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 6 .

(11) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive nel diritto nazionale indicati nell’allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda la qualità delle acque dolci e si applica alle acque designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

2. La presente direttiva non si applica alla acque dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo dei pesci.

3. La presente direttiva mira a proteggere o migliorare la qualità delle acque dolci correnti o stagnanti in cui vivono o potrebbero vivere, qualora l'inquinamento fosse ridotto o eliminato, pesci appartenenti: a) a specie indigene che presentano una diversità naturale; b) a specie la cui presenza è giudicata auspicabile per la gestione delle acque dalle competenti autorità degli Stati membri.

4. Ai fini della presente direttiva si intendono per: a) acque salmonicole, le acque in cui vivono o potrebbero vivere pesci appartenenti a specie come i salmoni ( Salmo salar ), le trote ( Salmo trutta ), i temoli ( Thymallus thymallus ) e i coregoni ( Coregonus ); b) acque ciprinicole, le acque in cui vivono o potrebbero vivere pesci appartenenti alla specie dei ciprinidi ( Cyprinidae ), o ad altre specie come i lucci ( Esox lucius ), i percoformi ( Perca fluviatilis ) e le anguille ( Anguilla anguilla ).

Articolo 2

I parametri fisico-chimici applicabili alle acque designate dagli Stati membri sono indicati nell'allegato I.

Per l'applicazione di tali parametri, le acque si suddividono in acque salmonicole e acque ciprinicole.

Articolo 3

1. Per le acque designate, gli Stati membri stabiliscono valori per i parametri di cui all'allegato I, nella misura in cui nella colonna G o nella colonna I siano indicati valori. Essi si conformano alle osservazioni contenute in queste due colonne.

2. Gli Stati membri non stabiliscono valori meno rigorosi di quelli riportati nella colonna I dell'allegato I e si sforzano di rispettare i valori riportati nella colonna G, tenendo conto del principio di cui all'articolo 8.

Articolo 4

1. Gli Stati membri designano le acque salmonicole e le acque ciprinicole e possono in seguito procedere a designazioni complementari.

2. Gli Stati membri possono sottoporre a revisione la designazione di certe acque in funzione di elementi imprevisti al momento della designazione, tenendo conto del principio di cui all'articolo 8.

Articolo 5

Gli Stati membri stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento e far sì che le acque designate siano conformi, entro cinque anni dalla designazione ai sensi dell'articolo 4, ai valori da loro fissati a norma dell'articolo 3, nonché alle osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I.

Articolo 6

1. Per l'applicazione dell'articolo 5, le acque designate si considerano conformi alle disposizioni della presente direttiva quando i campioni di queste acque, prelevati con la frequenza minima prevista nell'allegato I, nello stesso punto di prelevamento e per un periodo di dodici mesi, indicano che esse rispettano i valori fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 o le osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I per quanto riguarda: a) il 95 % dei campioni per i parametri seguenti: pH, DBO 5 , nitriti, ammoniaca indissociata, ammoniaca totale, cloro residuo totale, zinco totale e rame disciolto. Quando la frequenza di campionamento è inferiore ad un prelevamento al mese, i valori e le osservazioni di cui sopra devono essere conformi in tutti i campioni; b) le percentuali indicate nell'allegato I per i parametri seguenti: temperatura e ossigeno disciolto; c) la concentrazione media fissata per il parametro «materie in sospensione».

2. Il mancato rispetto dei valori fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 o il non rispetto delle osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I non sono presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 1, se sono causati da alluvioni o altre calamità naturali.

Articolo 7

1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano il prelevamento dei campioni, la cui frequenza minima è stabilita nell'allegato I.

2. Se l'autorità competente constata che la qualità delle acque designate è sensibilmente superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori stabiliti a norma dell'articolo 3 e delle osservazioni riportate nelle colonne G e I dell'allegato I, la frequenza del campionamento può essere ridotta. Se non esiste inquinamento o rischio di deterioramento di tale qualità, la competente autorità può decidere che non è necessario alcun campionamento.

3. Se da un campionamento risulta che un valore fissato da uno Stato membro a norma dell'articolo 3 o un'osservazione riportata nelle colonne G o I dell'allegato I non sono rispettati, lo Stato membro accerta se tale mancata osservanza sia fortuita, sia la conseguenza di un fenomeno naturale oppure sia dovuta all'inquinamento e adotta le misure appropriate.

4. Il luogo esatto del prelevamento dei campioni, la sua distanza dal più vicino punto di scarico di sostanze inquinanti e la profondità alla quale i campioni devono essere prelevati sono definiti dall'autorità competente di ogni Stato membro in funzione, in particolare, delle condizioni ambientali locali.

5. Alcuni metodi di analisi di riferimento per i parametri presi in considerazione sono indicati nell'allegato I. I laboratori che seguono altri metodi devono assicurarsi che i risultati ottenuti siano equivalenti o comparabili a quelli indicati nell'allegato I.

Articolo 8

In nessun caso l'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva potrà aggravare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque dolci.

Articolo 9

Per le acque designate, gli Stati membri possono in ogni momento stabilire valori più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva. Possono altresì adottare disposizioni per parametri diversi da quelli stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 10

Nel caso di acque dolci che attraversano o formano la frontiera fra Stati membri e qualora uno di questi Stati intenda designare dette acque, tali Stati si consultano per definire a quale parte delle acque dolci in questione si potrebbe applicare la presente direttiva nonché le conseguenze da trarre dagli obiettivi di qualità comuni e che saranno determinate previa concertazione da ciascuno Stato membro. La Commissione può partecipare a tali deliberazioni.

Articolo 11

Gli Stati membri possono derogare alla presente direttiva:

a) per taluni parametri contrassegnati (0) nell'allegato I, per circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche;

b) quando le acque designate subiscono un arricchimento naturale di talune sostanze e provocano il non rispetto dei limiti fissati nell'allegato I. Per arricchimento naturale si intende il processo mediante il quale un determinato corpo idrico riceve dal suolo talune sostanze in esso contenute, senza intervento dell'uomo.

Articolo 12

Le modifiche necessarie per adattare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi contenuti nell'allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 13

1. La Commissione è assistita da un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico (di seguito «comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni concernenti:

a) le acque designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in forma sintetica;

b) la revisione della designazione di alcune acque a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;

c) le disposizioni adottate per fissare nuovi parametri a norma dell'articolo 9;

d) l'applicazione delle deroghe ai valori che figurano nella colonna I dell'allegato I.

Più generalmente, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 15

Ogni tre anni, e per la prima volta per il periodo dal 1993 al 1995 compreso, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente 7 . Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della presente direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

Articolo 16

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

La direttiva 78/659/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive indicati all’allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV.

Articolo 18

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Final provisions

Fatto a Strasburgo, addì 6 settembre 2006. Per il Parlamento europeo Il presidente J. BORRELL FONTELLES Per il Consiglio La presidente P. LEHTOMÄKI

1 GU C 117 del 30.4.2004, pag. 11 .

2 Parere del Parlamento europeo del 21 aprile 2004 ( GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 545 ) e decisione del Consiglio del 25 aprile 2006.

3 GU L 222 del 14.8.1978, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36 ).

4 Cfr. allegato III, parte A.

5 GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1 .

6 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 .

7 GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48 . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).

GIGI
1.: Temperatura (°C)1.La temperatura misurata a valle di un punto di scarico termico (al limite della zona di mescolamento) non deve superare la temperatura naturale di più di:TermometriaSettimanale, sia a monte che a valle del punto di scarico termicoDevono essere evitate variazioni troppo brusche di temperatura
1,5 °C3 °C
Gli Stati membri possono decidere, in particolari condizioni, deroghe geograficamente limitate qualora l'autorità competente possa provare che ciò non comporta conseguenze dannose per lo sviluppo equilibrato delle popolazioni ittiche.
2.Lo scarico termico non deve avere come conseguenza che la temperatura nella zona situata a valle del punto di scarico termico (al limite della zona di mescolamento) superi i seguenti valori:
21,5 (0)28 (0)
10 (0)10 (0)
Il limite di temperatura di 10 °C si applica unicamente ai periodi di riproduzione delle specie che hanno bisogno di acqua fredda per la loro riproduzione e solo alle acque che possono contenere tali specie.
I limiti di temperatura possono tuttavia essere superati durante 2 % del tempo.
2.: Ossigeno disciolto (mg/l O 2 )50 % ≥ 9
100 % ≥ 7
50 % ≥ 950 % ≥ 8
100 % ≥ 5
50 % ≥ 7Metodo di Winlder o elettrodi specifici (metodo elettrochimico)Mensile, con almeno un campione rappresentativo delle condizioni di scarsità di ossigeno del giorno di campionamento.
Tuttavia, se si sospettano variazioni diurne sensibili, verranno prelevati al minimo due campioni al giorno
Quando il tenore di ossigeno scende al di sotto di 6 mg/l, gli Stati membri applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3. L'autorità competente deve provare che tale situazione non avrà conseguenze dannose per lo sviluppo equilibrato delle popolazioni itticheQuando il tenore di ossigeno scende al di sotto di 4 mg/l, gli Stati membri applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3. L'autorità competente deve provare che tale situazione non avrà conseguenze dannose per lo sviluppo equilibrato delle popolazioni ittiche
3.: pH6-9 (0) 16-9 (0) 1Elettrometria, taratura mediante due soluzioni tampone di pH noti, vicini e preferibilmente al di qua e al di là del valore del pH da misurareMensile
4.: Materie in sospensione (mg/l)≤ 25 (0)≤ 25 (0)Per filtrazione su membrana filtrante di 0,45 µm, o per centrifugazione (tempo minimo di 5 minuti, accelerazione media di 2 800 -3 200 g); essiccazione a 105 °C e pesaturaI valori indicati sono concentrazioni medie e non si applicano alle materie in sospensione aventi proprietà chimiche nocive.
Le inondazioni possono causare concentrazioni particolarmente elevate
5.: DBO 5 (mg/l O 2 )≤ 3≤ 6Determinazione dell'O 2 con il metodo detto di Winkler, prima e dopo incubazione di 5 giorni al buio completo, a 20 ± 1 °C (senza impedire la nitrificazione)
6.: Fosforo totale (mg/l P)Spettrofotometria di assorbimento molecolarePer laghi di profondità media compresa tra 18 e 300 metri, si potrebbe applicare la seguente formula:
dove:
L=carico espresso in mg P per metro quadrato di superficie del lago durante un anno
=profondità media del lago, in metri
Tw=tempo teorico di ricambio delle acque del lago, in anni
Negli altri casi, i valori limite di 0,2 mg/l per le acque salmonicole e di 0,4 mg/l per le acque ciprinicole, espressi in PO 4 , possono essere considerati come indicativi per ridurre l'eutrofizzazione
7.: Nitriti (mg/l NO 2 )≤ 0,01≤ 0,03Spettrofotometria di assorbimento molecolare
8.: Composti fenolici (mg/l C 6 H 5 OH)22Esame gustativoL'esame gustativo è effettuato solo laddove si ritiene che siano presenti composti fenolici
9.: Idrocarburi di origine petrolifera33Esame visivo
Esame gustativo
MensileL'esame visivo è effettuato ogni mese; l'esame gustativo solo laddove si ritiene che siano presenti idrocarburi
10.: Ammoniaca indissociata (mg/l NH 3 )≤ 0,005≤ 0,025≤ 0,005≤ 0,025Spettrofotometria di assorbimento molecolare al blu d'indofenolo secondo il metodo di Nessler, associata alla determinazione del pH e della temperaturaMensileI valori fissati per l'ammoniaca indissociata possono essere superati con punte non rilevanti durante il giorno
Per ridurre il rischio di tossicità dovuto alla presenza di ammoniaca indissociata, il rischio di consumo di ossigeno dovuto alla nitrificazione e il rischio di una eutrofizzazione, le concentrazioni di ammoniaca totale non dovrebbero superare i seguenti valori:
11.: Ammoniaca totale (mg/l NH 4 )≤ 0,04≤ 1 4≤ 0,2≤ 1 4
12.: Cloro residuo totale (mg/l HOCl)≤ 0,005≤ 0,005Metodo DPD (dietil- p -fenilendiamene)MensileI valori «I» corrispondono a pH = 6.
Con un più elevato pH possono essere accettate concentrazioni più elevate di cloro totale
13.: Zinco totale (mg/l Zn)≤ 0,3≤ 1,0Spettrometria dell'assorbimento atomicoMensileI valori «I» corrispondono a una durezza dell'acqua di 100 mg/l di CaCO 3 .
Per durezze comprese tra 10 e 500 mg/l, i valori limite corrispondenti sono riportati nell'allegato II
14.: Rame disciolto (mg/l Cu)≤ 0,04≤ 0,04Spettrometria dell'assorbimento atomicoI valori «G» corrispondono a una durezza dell'acqua di 100 mg/l di CaCO 3 .
Per durezze comprese tra 10 e 300 mg/l, i valori limite corrispondenti sono riportati nell'allegato II

Osservazioni di carattere generale:

Occorre rilevare che, nel fissare i valori dei parametri, si è partiti dal presupposto che gli altri parametri, considerati ovvero non considerati nel presente allegato, sono favorevoli. Ciò significa in particolare che le concentrazioni di sostanze nocive diverse da quelle enumerate sono molto deboli.

Qualora due o più sostanze nocive siano presenti sotto forma di miscuglio, possono apparire effetti cumulativi rilevanti (effetti additivi, sinergetici o antagonistici).

Abbreviazioni:

G=indicativo.
I=vincolante.
(0)=conformemente all'articolo 11 sono possibili deroghe.

1 Le variazioni artificiali del pH rispetto ai valori costanti non devono superare ±0,5 unità pH nei limiti 6,0 e 9,0 a condizione che tali variazioni non determinino un aumento della nocività di altre sostanze presenti nell'acqua.

2 I composti fenolici non devono essere presenti in concentrazioni tali da alterare il sapore del pesce.

3 I prodotti di origine petrolifera non devono essere presenti nelle acque in quantità tali:

— da produrre alla superficie dell'acqua una pellicola visibile o da depositarsi in strati sul letto dei corsi d'acqua o sul fondo dei laghi,

— da dare ai pesci un sapore percettibile di idrocarburi,

— da provocare effetti nocivi nei pesci.

4 In particolari condizioni geografiche o climatiche e segnatamente in caso di basse temperature dell'acqua e di diminuzioni della nitrificazione, o qualora l'autorità competente possa provare che non si avranno conseguenze dannose per lo sviluppo equilibrato delle popolazioni ittiche, gli Stati membri possono fissare valori superiori a 1 mg/l.

Zinco totale

(Vedi allegato I, n. 13, colonna «Osservazioni»)

Concentrazioni di zinco totale (mg/l Zn) per diversi valori di durezza dell'acqua, compresi fra 10 e 500 mg/l CaCO 3 :

1050100500
Acque salmonicole (mg/l Zn)0,030,20,30,5
Acque ciprinicole (mg/l Zn)0,30,71,02,0

Rame disciolto

(Vedi allegato I, n. 14, colonna «Osservazioni»)

Concentrazioni di rame disciolto (mg/l Cu) per diversi valori di durezza dell'acqua, compresi fra 10 e 300 mg/l CaCO 3 :

1050100300
mg/l Cu0,005 10,0220,040,112

1 La presenza di pesci in acque con più alta concentrazione di rame può indicare che predominano complessi organocuprici disciolti.

Parte A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 17)

Direttiva 78/659/CEE del Consiglio ( GU L 222 del 14.8.1978, pag. 1 ) 1
Direttiva 91/692/CEE del Consiglio ( GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48 )limitatamente all’allegato I, lettera c)
Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36 )limitatamente all’allegato III, punto 26

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all’articolo 17)

DirettivaTermine di attuazione
78/659/CEE20 luglio 1980
91/692/CEE1 o gennaio 1993

1 La direttiva 78/659/CEE è stata altresì modificata dai seguenti atti non abrogati:

— atto di adesione del 1979,

— atto di adesione del 1985,

— atto di adesione del 1994.

Direttiva 78/659/CEEPresente direttiva
Articolo 1, paragrafi 1 e 2Articolo 1, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 3, frase introduttivaArticolo 1, paragrafo 3, frase introduttiva
Articolo 1, paragrafo 3, primo trattinoArticolo 1, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 1, paragrafo 3, secondo trattinoArticolo 1, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 4, frase introduttivaArticolo 1, paragrafo 4, frase introduttiva
Articolo 1, paragrafo 4, primo trattinoArticolo 1, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 1, paragrafo 4, secondo trattinoArticolo 1, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 1Articolo 2, primo comma
Articolo 2, paragrafo 2Articolo 2, secondo comma
Articolo 3Articolo 3
Articolo 4, paragrafi 1 e 2Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5Articolo 5
Articolo 6, paragrafo 1, frase introduttivaArticolo 6, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 6, paragrafo 1, primo trattinoArticolo 6, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 1, secondo trattinoArticolo 6, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 1, terzo trattinoArticolo 6, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 2Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 7Articolo 7
Articolo 8Articolo 8
Articolo 9Articolo 9
Articolo 10Articolo 10
Articolo 11Articolo 11
Articolo 12Articolo 12
Articolo 13, paragrafo 1, e articolo 14Articolo 13
Articolo 15, primo comma, frase introduttivaArticolo 14, primo comma, frase introduttiva
Articolo 15, primo comma, primo trattinoArticolo 14, primo comma, lettera a)
Articolo 15, primo comma, secondo trattinoArticolo 14, primo comma, lettera b)
Articolo 15, primo comma, terzo trattinoArticolo 14, primo comma, lettera c)
Articolo 15, primo comma, quarto trattinoArticolo 14, primo comma, lettera d)
Articolo 15, secondo commaArticolo 14, secondo comma
Articolo 16Articolo 15
Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 2Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 18Articolo 19
Allegato IAllegato I
Allegato IIAllegato II
Allegato III
Allegato IV

Footnotes

  1. La direttiva 78/659/CEE è stata altresì modificata dai seguenti atti non abrogati: 2 3 4 5 6 7 8 9

  2. I composti fenolici non devono essere presenti in concentrazioni tali da alterare il sapore del pesce. 2 3 4 5

  3. I prodotti di origine petrolifera non devono essere presenti nelle acque in quantità tali: 2 3 4 5

  4. In particolari condizioni geografiche o climatiche e segnatamente in caso di basse temperature dell'acqua e di diminuzioni della nitrificazione, o qualora l'autorità competente possa provare che non si avranno conseguenze dannose per lo sviluppo equilibrato delle popolazioni ittiche, gli Stati membri possono fissare valori superiori a 1 mg/l. 2 3 4 5

  5. . 2

  6. . 2

  7. . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (). 2

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.