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32005R2186 ΓÇó Regolamento (CE) n. 2186/2005 della Commissione, del 27 dicembre 2005 , che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
32005R2186Regulation1 gen 2006
del 27 dicembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2005/959/CE del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Giappone e tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda 1 , in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione 2 prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di alcuni contingenti di carni bovine di alta qualità.
(2) In esito ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Nuova Zelanda in conformità all’articolo XXIV, paragrafo 6, e all’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica delle concessioni previste negli elenchi della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia nell’ambito della loro adesione all’Unione europea, la Comunità ha deciso di inserire nel suo elenco per tutti gli Stati membri un aumento di 1 000 tonnellate del contingente tariffario annuo di importazione per le carni bovine di alta qualità.
(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 936/97.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue:
| 1) | a): al primo comma, primo trattino, le parole «59 100 tonnellate» sono sostituite dalle parole «60 100 tonnellate»; | a) | al primo comma, primo trattino, le parole «59 100 tonnellate» sono sostituite dalle parole «60 100 tonnellate»; | b) | il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il volume totale dei contingenti tariffari è di 59 600 tonnellate.» |
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| a) | al primo comma, primo trattino, le parole «59 100 tonnellate» sono sostituite dalle parole «60 100 tonnellate»; | ||||
| b) | il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il volume totale dei contingenti tariffari è di 59 600 tonnellate.» |
| 2) | a): al primo comma, le parole «300 tonnellate» sono sostituite dalle parole «1 300 tonnellate»; | a) | al primo comma, le parole «300 tonnellate» sono sostituite dalle parole «1 300 tonnellate»; | b) | è aggiunto il seguente terzo comma: «Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il contingente tariffario è di 800 tonnellate, espresse in peso del prodotto, per le carni dei codici NC di cui al primo comma, conformi alla definizione di cui al secondo comma.» |
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| a) | al primo comma, le parole «300 tonnellate» sono sostituite dalle parole «1 300 tonnellate»; | ||||
| b) | è aggiunto il seguente terzo comma: «Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il contingente tariffario è di 800 tonnellate, espresse in peso del prodotto, per le carni dei codici NC di cui al primo comma, conformi alla definizione di cui al secondo comma.» |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 Cfr. pag. 78 della presente Gazzetta ufficiale.
2 GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 ( GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10 ).