Regolamento (CE) n. 2186/2005 della Commissione, del 27 dicembre 2005 , che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

32005R2186Regulation1 gen 2006

del 27 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2005/959/CE del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Giappone e tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda 1 , in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione 2 prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di alcuni contingenti di carni bovine di alta qualità.

(2) In esito ai negoziati svoltisi tra la Comunità e la Nuova Zelanda in conformità all’articolo XXIV, paragrafo 6, e all’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica delle concessioni previste negli elenchi della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia nell’ambito della loro adesione all’Unione europea, la Comunità ha deciso di inserire nel suo elenco per tutti gli Stati membri un aumento di 1 000 tonnellate del contingente tariffario annuo di importazione per le carni bovine di alta qualità.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 936/97.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue:

1)a): al primo comma, primo trattino, le parole «59 100 tonnellate» sono sostituite dalle parole «60 100 tonnellate»;a)al primo comma, primo trattino, le parole «59 100 tonnellate» sono sostituite dalle parole «60 100 tonnellate»;b)il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il volume totale dei contingenti tariffari è di 59 600 tonnellate.»
a)al primo comma, primo trattino, le parole «59 100 tonnellate» sono sostituite dalle parole «60 100 tonnellate»;
b)il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il volume totale dei contingenti tariffari è di 59 600 tonnellate.»
2)a): al primo comma, le parole «300 tonnellate» sono sostituite dalle parole «1 300 tonnellate»;a)al primo comma, le parole «300 tonnellate» sono sostituite dalle parole «1 300 tonnellate»;b)è aggiunto il seguente terzo comma:
«Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il contingente tariffario è di 800 tonnellate, espresse in peso del prodotto, per le carni dei codici NC di cui al primo comma, conformi alla definizione di cui al secondo comma.»
a)al primo comma, le parole «300 tonnellate» sono sostituite dalle parole «1 300 tonnellate»;
b)è aggiunto il seguente terzo comma:
«Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il contingente tariffario è di 800 tonnellate, espresse in peso del prodotto, per le carni dei codici NC di cui al primo comma, conformi alla definizione di cui al secondo comma.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 Cfr. pag. 78 della presente Gazzetta ufficiale.

2 GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 ( GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10 ).

Footnotes

  1. Cfr. pag. 78 della presente Gazzetta ufficiale. 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (). 2