32005R2185•Regolamento (CE) n. 2185/2005 della Commissione, del 27 dicembre 2005 , recante apertura, per il 2006, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine
32005R2185Regulation31 dic 2005
del 27 dicembre 2005
recante apertura, per il 2006, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine 1 , in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) È opportuno disporre l'apertura di contingenti tariffari comunitari di carni ovine e caprine per il 2006. I dazi e i quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 2529/2001 devono essere fissati in conformità dei rispettivi accordi internazionali in vigore nel 2006.
(2) Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra 2 , ha previsto l'apertura di un contingente tariffario bilaterale supplementare di 2 000 tonnellate, che aumenterà ogni anno del 10 % del quantitativo iniziale, per il codice prodotto 0204, a decorrere dal 1 o febbraio 2003. Tale contingente è stato sommato al contingente GATT/OMC di cui dispone il Cile ed è necessario continuare a gestire entrambi i contingenti con le stesse modalità nel corso del 2006. Inoltre, nell'assegnazione del suddetto contingente per il 2005 a titolo del regolamento (CE) n. 2202/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, recante apertura, per il 2005, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine 3 , è stato commesso un errore di calcolo per cui è stato assegnato un quantitativo di 5 417 tonnellate anziché di 5 400 tonnellate. Occorre pertanto detrarre dal quantitativo disponibile per il 2006 un quantitativo di 17 tonnellate.
(3) Il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia 4 , come modificato dal regolamento (CE) n. 1329/2003 5 , prevede concessioni commerciali bilaterali supplementari relative a taluni prodotti agricoli.
(4) Il regolamento (CE) n. 2175/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo all’attuazione degli accordi conclusi dalla CE in seguito ai negoziati condotti a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 6 , prevede la concessione di un contingente tariffario addizionale di 1 154 tonnellate per la Nuova Zelanda, a decorrere dal 1 o gennaio 2006, da aggiungere al quantitativo disponibile per il 2006.
(5) Nell’ambito dell'accordo di Cotonou, sono stati concessi alcuni contingenti tariffari agli Stati ACP per prodotti a base di carni ovine e caprine 7 .
(6) Sono stabiliti alcuni contingenti tariffari per il periodo che va dal 1 o luglio di un dato anno al 30 giugno dell'anno successivo. Poiché le importazioni a norma del presente regolamento devono essere gestite sulla base di un anno civile, i quantitativi che devono essere fissati per il 2006 corrispondono alla metà del quantitativo relativo al periodo dal 1 o luglio 2005 al 30 giugno 2006 sommato alla metà del quantitativo relativo al periodo dal 1 o luglio 2006 al 30 giugno 2007.
(7) Per garantire il corretto funzionamento dei contingenti tariffari comunitari, occorre stabilire un equivalente peso carcassa. Inoltre, poiché alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni, è necessario un fattore di conversione.
(8) L'esperienza maturata nel 2005 con la gestione dei contingenti tariffari comunitari secondo il principio «primo arrivato, primo servito» nel settore delle carni ovine e caprine è stata positiva. Di conseguenza, i contingenti relativi a tali prodotti devono essere gestiti in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2529/2001, in deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine 8 . Ciò deve avvenire in conformità agli articoli 308 bis , 308 ter e 308 quater , paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 9 .
(9) Per evitare discriminazioni tra i paesi esportatori e poiché negli ultimi due anni i contingenti tariffari equivalenti non sono stati esauriti rapidamente, i contingenti tariffari cui si riferisce il presente regolamento devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, quando sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Pertanto le autorità doganali devono essere autorizzate a rinunciare a richiedere la costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell'ambito dei suddetti contingenti, in conformità agli articoli 308 quater , paragrafo 1, e 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Date le particolarità del passaggio da un sistema di gestione ad un altro, non si applica l'articolo 308 quater , paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.
(10) È necessario specificare il tipo di prova che deve presentare l'operatore per attestare l'origine dei prodotti e poter beneficiare dei contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito».
(11) Al momento in cui i prodotti a base di carni ovine sono presentati dall’operatore alle autorità doganali per l'importazione, è difficile per queste ultime stabilire se provengono da ovini di specie domestiche o da altri ovini, distinzione che determina l'applicazione di aliquote diverse del dazio. È pertanto opportuno prevedere che la prova dell'origine contenga una precisazione al riguardo.
(12) A norma del capo II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano 10 , e della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità 11 , possono essere autorizzate soltanto le importazioni di prodotti che soddisfano i requisiti relativi ai controlli, alle regole e alle procedure applicabili alla catena alimentare in vigore nella Comunità.
(13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento dispone l'apertura di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine relativamente al periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2006.
I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30 , 0104 10 80 , 0104 20 90 , 0210 99 21 , 0210 99 29 e 0204 originari dei paesi indicati nell'allegato sono sospesi o ridotti in conformità al presente regolamento.
1. I quantitativi, espressi in equivalente peso carcassa, per le importazioni di carni del codice NC 0204 e di animali vivi dei codici NC 0104 10 30 , 0104 10 80 e 0104 20 90 , nonché i dazi applicabili, sono indicati nell'allegato.
2. Per calcolare i quantitativi di «equivalente peso carcassa» di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti: a) per animali vivi: 0,47; b) per carni di agnello o di capretto disossate: 1,67; c) per carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81; d) per prodotti non disossati: 1,00. Per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.
In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, per il periodo dal 1 o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 i contingenti tariffari fissati nell'allegato del presente regolamento devono essere gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», in conformità agli articoli 308 bis , 308 ter e 308 quater , paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l'articolo 308 quater , paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. Non sono richiesti titoli d'importazione.
1. Per beneficiare dei contingenti tariffari fissati nell'allegato, deve essere presentata alle autorità doganali comunitarie una prova di origine valida, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci di cui trattasi. L'origine dei prodotti soggetti a contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è determinata secondo le disposizioni in vigore nella Comunità.
2. La prova di origine di cui al paragrafo 1 è la seguente: a) nel caso di contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è quella specificata in detto accordo; b) nel caso di altri contingenti tariffari, si tratta di una prova stabilita in conformità all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e, in aggiunta agli elementi specificati in detto articolo, dei dati seguenti: — il codice NC (almeno le prime quattro cifre), — il numero d’ordine o i numeri d’ordine del contingente di cui trattasi, — il peso netto totale per ciascuna categoria di coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento; c) se i contingenti di un paese rientrano nei casi indicati alle lettere a) e b) e sono raggruppati, la prova è quella indicata alla lettera a). La prova di origine di cui alla lettera b), se presentata come documento giustificativo per una sola dichiarazione d'immissione in libera pratica, può contenere più numeri d'ordine. In tutti gli altri casi essa deve contenere un solo numero d'ordine.
3. Per beneficiare del contingente tariffario fissato nell'allegato per il gruppo di paesi n. 4, per i prodotti dei codici NC ex 0204 , ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29 la prova di origine reca, nella casella riguardante la designazione dei prodotti, una delle seguenti indicazioni: a) «prodotto/i a base di carni di ovini della specie ovina domestica»; b) «prodotto/i a base di carni di specie diverse dalla specie ovina domestica». Tali indicazioni devono corrispondere alle indicazioni che figurano nel certificato veterinario che accompagna tali prodotti.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 305/2005 della Commissione ( GU L 52 del 25.2.2005, pag. 6 ).
3 GU L 374 del 22.12.2004, pag. 31 .
4 GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1920/2004 ( GU L 331 del 5.11.2004, pag. 1 ).
5 GU L 187 del 26.7.2003, pag. 1 .
6 Cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.
7 GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3 .
8 GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 ( GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3 ).
9 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 ( GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5 ).
10 GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11 .
11 GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1 ; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1 ).
CARNI OVINE E CAPRINE [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa] CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER IL 2006
| Animali vivi (Coefficiente = 0,47) | Carne di agnello disossata 1 (Coefficiente = 1,67) | Carne di montone e di pecora disossata 2 (Coefficiente = 1,81) | Carne non disossata e carcasse (Coefficiente = 1,00) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0204 | Zero | Zero | — | 09.2101 | 09.2102 | 09.2011 | Argentina | 23 000 |
| — | 09.2105 | 09.2106 | 09.2012 | Australia | 18 650 | ||||
| — | 09.2109 | 09.2110 | 09.2013 | Nuova Zelanda | 227 854 | ||||
| — | 09.2111 | 09.2112 | 09.2014 | Uruguay | 5 800 | ||||
| — | 09.2115 | 09.2116 | 09.1922 | Cile | 5 600 | ||||
| — | 09.2119 | 09.2120 | 09.0790 | Islanda | 1 350 | ||||
| 2 | 0204 | Zero | Zero | — | 09.2121 | 09.2122 | 09.0781 | Norvegia | 300 |
| 3 | 0204 | Zero | Zero | — | 09.2125 | 09.2126 | 09.0693 | Groenlandia | 100 |
| — | 09.2129 | 09.2130 | 09.0690 | Isole Færøer | 20 | ||||
| — | 09.2131 | 09.2132 | 09.0227 | Turchia | 200 | ||||
| 4 | 0104 10 30 , 0104 10 80 e 0104 20 90 Solo per le specie «diverse dalla specie ovina domestica»: ex 0204 , ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29 | Zero | Zero | 09.2141 | 09.2145 | 09.2149 | 09.1622 | Stati ACP | 100 |
| Solo per le specie «diverse dalla specie ovina domestica»: ex 0204 , ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29 | Zero | Riduzione del 65 % dei dazi specifici | — | 09.2161 | 09.2165 | 09.1626 | Stati ACP | 500 | |
| 5 3 | 0204 | Zero | Zero | — | 09.2171 | 09.2175 | 09.2015 | Altri | 200 |
| 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 | 10 % | Zero | 09.2181 | — | — | 09.2019 | Altri | 49 |
1 E carni di capretto.
2 E carni caprine diverse da quelle di capretto.
3 «Altri» si riferisce a tutte le origini comprese quelle ACP, escludendo gli altri paesi menzionati nella presente tabella.
«Altri» si riferisce a tutte le origini comprese quelle ACP, escludendo gli altri paesi menzionati nella presente tabella. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1920/2004 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (). ↩ ↩2
. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (; rettifica nella ). ↩ ↩2
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