Regolamento (CE) n. 2181/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2006

32005R2181Regulation31 dic 2005

del 23 dicembre 2005

che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2006

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 1 , in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, ritiri dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, del regolamento suddetto. Il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano.

(2) Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato 2 , ha fissato le opzioni di smercio per i prodotti ritirati dal mercato. Occorre fissare forfettariamente il valore di tali prodotti per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale smercio nei vari Stati membri.

(3) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca 3 , sono previste modalità particolari affinché, qualora un’organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l’organizzazione è stata riconosciuta, l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria venga avvertito delle suddette vendite. L’organismo succitato è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta. È pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro.

(4) È opportuno applicare lo stesso metodo di calcolo all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente per i prodotti della pesca ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, è fissato per la campagna di pesca 2006 come indicato in allegato.

Articolo 2

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione

1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 . Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

2 GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20 .

3 GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11 .

Valori forfettari

Destinazione dei prodotti ritiratiin EUR/t
1. Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):
a) per le aringhe delle specie Clupea harengus e gli sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus :
—: Danimarca, Svezia70
—: Regno Unito50
—: altri Stati membri17
—: Francia1
b) per i gamberetti grigi delle specie Crangon crangon e i gamberelli ( Pandalus borealis ):
—: Danimarca, Svezia0
—: altri Stati membri10
c) per gli altri prodotti:
—: Danimarca40
—: Svezia, Portogallo, Irlanda17
—: Regno Unito28
—: altri Stati membri1
2. Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale):
a) per le sardine delle specie Sardina pilchardus e le acciughe ( Engraulis spp.):
—: tutti gli Stati membri8
b) per gli altri prodotti:
—: Svezia0
—: Francia30
—: altri Stati membri38
3. Utilizzazione come esche:
—: Francia45
—: altri Stati membri10
4.: Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione0

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003. 2

  2. . 2

  3. . 2

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