Regolamento (CE) n. 2170/2005 della Commissione, del 28 dicembre 2005 , recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili al riso semilavorato o lavorato a decorrere dal 1 o settembre 2005

32005R2170Regulation1 set 2005

del 28 dicembre 2005

recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili al riso semilavorato o lavorato a decorrere dal 1 o settembre 2005

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione, del 30 agosto 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati 1 , in particolare l'articolo 1 ter ,

considerando quanto segue:

(1) Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli di importazione per riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 per un quantitativo di 193 841 tonnellate per il periodo dal 1 o settembre 2004 al 31 agosto 2005. Il dazio all'importazione applicabile al riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 deve quindi essere modificato.

(2) Dal momento che il dazio applicabile deve essere fissato entro tre giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(3) La modifica deve decorrere dal 1 o settembre 2005 per tener conto dell'applicabilità a tale data del regolamento (CE) n. 2152/2005. Considerato che il dazio suddetto è fissato retroattivamente, occorre prevedere il rimborso dei dazi riscossi in eccesso, su semplice richiesta degli operatori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio all'importazione applicabile al riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 è di 145 EUR/t.

Articolo 2

Gli importi dei dazi eccedenti l’importo legalmente dovuto contabilizzati a decorrere dal 1 o settembre 2005 sono rimborsati o sgravati.

A questo fine, gli operatori interessati sono invitati a presentare domanda in conformità alle disposizioni dell’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio 2 e delle relative disposizioni di applicazione contenute nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione 3 .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o settembre 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale

1 GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2152/2005 ( GU L 342 del 24.12.2005, pag. 30 ).

2 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13 ).

3 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 ( GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2152/2005 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (). 2

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