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32005R2163•Regolamento (CE) n. 2163/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005 , relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per i prodotti del settore delle carni bovine
32005R2163Regulation24 dic 2005
del 22 dicembre 2005
relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per i prodotti del settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 2 , in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), e l’articolo 10, paragrafo 2 bis ,
considerando quanto segue:
(1) Il 20 dicembre 2005, la Commissione ha annunciato l’intenzione politica di modificare il regolamento (CE) n. 2000/2005, del 7 dicembre 2005, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine 3 , in modo che non siano più concesse restituzioni all’esportazione per l’esportazione dei bovini adulti maschi da macello destinati all’Egitto e al Libano.
(2) Nei giorni successivi all’annuncio, sono state osservate domande di titoli di esportazione relative a quantitativi di bovini adulti maschi da macello per le destinazioni succitate superiori al normale. Tali domande devono considerarsi speculative in vista della modifica del regolamento (CE) n. 2000/2005.
(3) È pertanto opportuno respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli di esportazione e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per un periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le domande di titoli di esportazione che comportano la fissazione anticipata delle restituzioni all’esportazione per i bovini adulti maschi da macello (codice NC 0102 90 71 9000) destinati all’Egitto e al Libano, presentate nei quattro giorni lavorativi precedenti all’entrata in vigore del presente regolamento, sono respinte.
La presentazione delle domande di titoli di esportazione per detti animali è sospesa per un periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 ( GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10 ).
3 GU L 320 dell’8.12.2005, pag. 46 .
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