Regolamento (CE) n. 2149/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , recante fissazione dei coefficienti di riduzione da applicare alle domande di titolo di importazione per banane originarie dei paesi ACP per i mesi di gennaio e febbraio 2006

32005R2149Regulation24 dic 2005

del 23 dicembre 2005

recante fissazione dei coefficienti di riduzione da applicare alle domande di titolo di importazione per banane originarie dei paesi ACP per i mesi di gennaio e febbraio 2006

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 2015/2005 della Commissione, del 9 dicembre 2005, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane, per i mesi di gennaio e febbraio 2006 2 , in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Le domande di titolo di importazione presentate dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2015/2005 e trasmesse alla Commissione a norma dell’articolo 6 di detto regolamento vertono, per gli operatori di cui ai titoli II e III del medesimo regolamento, rispettivamente su 135 000 e 25 000 tonnellate, e cioè su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili di cui all’articolo 2.

(2) Occorre pertanto fissare i coefficienti di riduzione da applicare a ciascuna domanda di titolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A ciascuna domanda di titolo di importazione presentata dagli operatori di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 2015/2005 nell’ambito del sottocontingente tariffario di 135 000 tonnellate si applica un coefficiente di riduzione del 22,039 %.

2. A ciascuna domanda di titolo di importazione presentata dagli operatori di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 2015/2005 nell’ambito del sottocontingente tariffario di 25 000 tonnellate si applica un coefficiente di riduzione del 1,294 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1 .

2 GU L 324 del 10.12.2005, pag. 5 .

Footnotes

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  2. . 2