Regolamento (CE) n. 2120/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005 , recante modifica del regolamento (CE) n. 638/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all’importazione di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM)

32005R2120Regulation26 dic 2005

del 22 dicembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 638/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all’importazione di riso originario degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d’oltremare (PTOM)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso 1 , in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) 2 , in particolare l’articolo 5,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») 3 , in particolare l’allegato III, articolo 6, paragrafo 5, settimo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 attua i regimi d’importazione dagli Stati ACP a seguito dell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

(2) In virtù della decisione 2001/822/CE, il cumulo dell’origine ACP/PTOM ai sensi dell’allegato III, articolo 6, paragrafi 1 e 5, di detta decisione è ammesso nel limite di un totale annuo di 160 000 tonnellate di riso, espresse in equivalente riso semigreggio, per i prodotti del codice NC 1006 .

(3) Il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione 4 prevede che i titoli di importazione siano rilasciati con una periodicità atta a consentire una gestione equilibrata del mercato. Nelle attuali condizioni di gestione, tenuto conto dei periodi di raccolto negli Stati ACP e nei PTOM interessati, tale obiettivo non è stato pienamente raggiunto. Per porre rimedio a tale situazione e far sì che il rilascio dei titoli sia meglio adattato ai periodi di raccolto negli Stati ACP e nei PTOM interessati, occorre posticipare di un mese il lotto attualmente previsto per il mese di gennaio e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 638/2003.

(4) Per consentire la gestione ottimale dei contingenti tariffari di cui trattasi, è necessario disporre che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 638/2003 è modificato come segue.

a) All’articolo 3, paragrafo 1, la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio».

b) All’articolo 5, paragrafo 1, la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio».

c)i): alla lettera a), la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio»;i)alla lettera a), la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio»;ii)alla lettera b), la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio».
i)alla lettera a), la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio»;
ii)alla lettera b), la parola «gennaio» è sostituita dalla parola «febbraio».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96 .

2 GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5 .

3 GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 .

4 GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1950/2005 ( GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18 ).

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

  3. . 2

  4. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (). 2

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