Regolamento (CE) n. 2119/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005 , che modifica il regolamento (CE) n. 3175/94 della Commissione recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e in foraggi essiccati e fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale

32005R2119Regulation23 dic 2005

del 22 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 3175/94 della Commissione recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e in foraggi essiccati e fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo 1 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione 2 ha fissato le modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 per il regime di approvvigionamento specifico delle isole minori del Mar Egeo in determinati prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'importo degli aiuti a favore di tale approvvigionamento.

(2) In applicazione dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, il regolamento (CE) n. 3175/94 della Commissione 3 fissa il bilancio di approvvigionamento previsionale in prodotti cerealicoli e in foraggi essiccati.

(3) È opportuno fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento per il 2006.

(4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 3175/94.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato congiunto dei comitati di gestione per i settori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento n. 3175/94 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).

2 GU L 267 del 28.10.1993, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2002 ( GU L 276 del 12.10.2002, pag. 22 ).

3 GU L 335 del 23.12.1994, pag. 54 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 53/2005 ( GU L 13 del 15.01.2005, pag. 3 ).

«ALLEGATO Bilancio di approvvigionamento previsionale delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e in foraggi essiccati per il 2006 (in t) Quantitativi 2006 Prodotti cerealicoli e foraggi essiccati di origine comunitaria Codici NC Isole del gruppo A Isole del gruppo B Cereali in chicchi 1001 , 1002 , 1003 , 1004 e 1005 9 500 74 000 Orzo originario di Limnos 1003 3 000 Farina di frumento 1101 e 1102 10 000 31 000 Residui e cascami delle industrie alimentari da 2302 a 2308 9 000 55 000 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali 2309 20 2 000 19 500 Erba medica e foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale, mediante il calore e altrimenti essiccati 1214 10 00 1214 90 91 1214 90 99 3 000 8 000 Sementi di cotone 1207 20 90 500 500 Totale del gruppo 34 000 188 000 Totale 225 000 La composizione dei gruppi di isole A e B è definita negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2958/93.»

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2002 (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 53/2005 (). 2