Regolamento (CE) n. 2107/2005 della Commissione, del 21 dicembre 2005 , che modifica i regolamenti (CE) n. 174/1999, (CE) n. 2771/1999, (CE) n. 2707/2000, (CE) n. 214/2001 e (CE) n. 1898/2005 nel settore del latte

32005R2107Regulation16 dic 2005

del 21 dicembre 2005

che modifica i regolamenti (CE) n. 174/1999, (CE) n. 2771/1999, (CE) n. 2707/2000, (CE) n. 214/2001 e (CE) n. 1898/2005 nel settore del latte

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare gli articoli 10 e 15, l’articolo 31, paragrafo 14, e l’articolo 40,

considerando quanto segue:

(1) Dal 1 o gennaio 2006, la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte 2 , è abrogata dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 3 e sostituita dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari 4 e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 5 .

(2) Per chiarezza è opportuno adattare pertanto i riferimenti alla direttiva 92/46/CEE, presenti nel regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 6 , nel regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte 7 , nel regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione, dell’11 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole 8 , nel regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere 9 , e infine nel regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato 10 .

(3) A norma dell’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1898/2005, il burro di intervento, acquistato a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e destinato alla vendita a prezzo ridotto, deve essere portato all’ammasso anteriormente al 1 o gennaio 2003. Tenuto conto del quantitativo tuttora disponibile e della situazione del mercato, è opportuno prorogare tale termine al 1 o gennaio 2004. È pertanto opportuno modificare l’articolo 1, lettera a), del suddetto regolamento.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 174/1999, articolo 1, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per poter beneficiare di una restituzione, i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio , in particolare essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3 ."

GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 .» "

Articolo 2

Nel regolamento (CE) n. 2771/1999, articolo 5, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) se è riconosciuta a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dispone degli idonei impianti tecnici;

GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 .» "

Articolo 3

Nel regolamento (CE) n. 2707/2000, articolo 3, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. L’aiuto è concesso per i prodotti che figurano nell’allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio , in particolare ai requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3 ."

GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 .» "

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 214/2001 è modificato come segue:

1)«a): se è riconosciuta a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dispone degli idonei impianti tecnici;«a)se è riconosciuta a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dispone degli idonei impianti tecnici;
«a)se è riconosciuta a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dispone degli idonei impianti tecnici;
2)«( 5 ): Il latte utilizzato per la fabbricazione del latte scremato in polvere deve soddisfare i requisiti previsti all’allegato III, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004.»«( 5 )Il latte utilizzato per la fabbricazione del latte scremato in polvere deve soddisfare i requisiti previsti all’allegato III, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004.»
«( 5 )Il latte utilizzato per la fabbricazione del latte scremato in polvere deve soddisfare i requisiti previsti all’allegato III, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004.»

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 è modificato come segue:

  1. all’articolo 1, lettera a), la data «1 o gennaio 2003» è sostituita da «1 o gennaio 2004»;

  2. all’articolo 5, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Il burro, il burro concentrato, la crema e i prodotti intermedi di cui al primo comma sono conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio , in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004. GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3 ." GU L 139 del 30.4.2004 pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 .»;"

3)«b): se del caso, che sono stati riconosciuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) 853/2004;»;«b)se del caso, che sono stati riconosciuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) 853/2004;»;
«b)se del caso, che sono stati riconosciuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) 853/2004;»;
  1. all’articolo 47, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Il burro concentrato soddisfa i requisiti dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.»;
5)«a): che sono stati riconosciuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) 853/2004;»;«a)che sono stati riconosciuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) 853/2004;»;
«a)che sono stati riconosciuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) 853/2004;»;
6)«ii): ai requisiti dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.»;«ii)ai requisiti dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.»;
«ii)ai requisiti dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.»;
  1. all’articolo 81, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il burro è consegnato al beneficiario in imballaggi recanti, in modo chiaramente leggibile e in caratteri indelebili, la categoria nazionale di qualità e la marchiatura d’identificazione previste all’articolo 72, lettera b), ed una o più delle diciture elencate nell’allegato XVI, punto 1.»

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006, ad eccezione dell’articolo 5, punto 1, il quale si applica a decorrere dal 16 dicembre 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).

2 GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).

3 GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33 .

4 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3 .

5 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 .

6 GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2005 ( GU L 241 del 17.9.2005, pag. 45 ).

7 GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 ( GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3 ).

8 GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2005 ( GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 41 ).

9 GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1195/2005 ( GU L 194 del 26.7.2005, pag. 8 ).

10 GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (). 2

  2. . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (). 2

  3. . 2

  4. ; rettifica nella . 2

  5. ; rettifica nella . 2

  6. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2005 (). 2

  7. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (). 2

  8. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2005 (). 2

  9. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1195/2005 (). 2

  10. . 2