Regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005 , che adegua a decorrere dal 1 o luglio 2005 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

32005R2104Regulation1 lug 2005

del 20 dicembre 2005

che adegua a decorrere dal 1 o luglio 2005 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 1 , in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1 o luglio 2005, la data «1 o luglio 2004» di cui all’articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data «1 o luglio 2005».

Articolo 2

Con effetto al 1 o luglio 2005, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi12345
1615 255,0015 896,0416 564,01
1513 482,8814 049,4514 639,8215 047,1215 255,00
1411 916,6112 417,3612 939,1613 299,1513 482,88
1310 532,3010 974,8811 436,0611 754,2211 916,61
129 308,799 699,9610 107,5610 388,7710 532,30
118 227,428 573,158 933,409 181,949 308,79
107 271,677 577,237 895,648 115,308 227,42
96 426,946 697,016 978,427 172,577 271,67
85 680,345 919,046 167,766 339,366 426,94
75 020,475 231,445 451,275 602,935 680,34
64 437,264 623,724 818,014 952,065 020,47
53 921,804 086,604 258,324 376,794 437,26
43 466,223 611,873 763,653 868,363 921,80
33 063,563 192,293 326,433 418,983 466,22
22 707,672 821,452 940,013 021,813 063,56
12 393,132 493,692 598,482 670,772 707,67

Articolo 3

Con effetto al 1 o luglio 2005, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1 o gennaio 2006, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1 o luglio 2005, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1 o maggio 2006, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso:

Paese/SedeRemunerazione
1.7.2005
Trasferimento
1.1.2006
Pensione
1.7.2005
Pensione
1.5.2006
Rep. ceca90,678,6100,0100,0
Danimarca135,9130,8133,9132,8
Germania100,2102,1101,0101,3
Bonn96,0
Karlsruhe95,0
Münich106,4
Estonia80,378,1100,0100,0
Grecia93,091,2100,0100,0
Spagna101,295,3100,0100,0
Francia119,0106,3113,9111,4
Irlanda122,4116,3120,0118,7
Italia111,8107,6110,1109,3
Varese99,0
Cipro92,097,2100,0100,0
Lettonia76,172,9100,0100,0
Lituania77,173,6100,0100,0
Ungheria90,073,0100,0100,0
Malta89,692,3100,0100,0
Paesi Bassi109,7101,3106,3104,7
Austria107,1107,0107,1107,0
Polonia81,474,9100,0100,0
Portogallo91,590,1100,0100,0
Slovenia83,080,8100,0100,0
Slovacchia92,982,1100,0100,0
Finlandia117,7112,8115,7114,8
Svezia112,4105,1109,5108,0
Regno Unito143,8117,4133,2128,0
Culham115,4

Articolo 4

Con effetto al 1 o luglio 2005, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis dello statuto è fissato a 822,06 EUR e a 1 096,07 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto al 1 o luglio 2005, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 153,75 EUR.

Con effetto al 1 o luglio 2005, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 335,96 EUR.

Con effetto al 1 o luglio 2005, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 227,96 EUR.

Con effetto al 1 o luglio 2005, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 82,07 EUR.

Con effetto al 1 o luglio 2005, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 455,69 EUR.

Articolo 6

Con effetto al 1 o gennaio 2006, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8 dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra:0 e 200 km
0,3417 EUR/km per il tratto di distanza tra:201 e 1 000 km
0,5695 EUR/km per il tratto di distanza tra:1 001 e 2 000 km
0,3417 EUR/km per il tratto di distanza tra:2 001 e 3 000 km
0,1139 EUR/km per il tratto di distanza tra:3 001 e 4 000 km
0,0548 EUR/km per il tratto di distanza tra:4 001 e 10 000 km
0 EUR/km per la distanza superiore a:10 000 km

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

— 170,84 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,

— 341,66 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto al 1 o luglio 2005, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

— 35,31 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,

— 28,47 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto al 1 o luglio 2005, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

— 1 005,33 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

— 597,77 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto al 1 o luglio 2005, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis , paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 205,67 EUR, il limite superiore a 2 411,35 EUR e la riduzione forfettaria a 1 096,07 EUR.

Articolo 10

Con effetto al 1 o luglio 2005, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

CategorieGruppi1234
AI6 144,766 905,907 667,048 428,18
II4 459,774 894,345 328,915 763,48
III3 747,743 914,684 081,624 248,56
BIV3 600,203 952,654 305,104 657,55
V2 827,893 014,303 200,713 387,12
CVI2 689,532 847,873 006,213 164,55
VII2 407,222 489,132 571,042 652,95
DVIII2 175,762 303,902 432,042 560,18
IX2 095,342 124,532 153,722 182,91

Articolo 11

Con effetto al 1 o luglio 2005, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi1234567
IV185 258,785 368,145 479,785 593,735 710,065 828,815 950,02
174 647,854 744,504 843,174 943,895 046,705 151,655 258,78
164 107,894 193,314 280,524 369,534 460,404 553,164 647,85
153 630,663 706,163 783,233 861,913 942,224 024,204 107,89
143 208,873 275,603 343,723 413,253 484,233 556,693 630,66
132 836,082 895,062 955,263 016,723 079,463 143,503 208,87
III123 630,613 706,103 783,173 861,843 942,144 024,124 107,80
113 208,853 275,573 343,693 413,223 484,193 556,653 630,61
102 836,082 895,062 955,263 016,713 079,443 143,483 208,85
92 506,622 558,742 611,952 666,272 721,712 778,312 836,08
82 215,432 261,502 308,532 356,532 405,532 455,562 506,62
II72 506,552 558,692 611,902 666,232 721,692 778,292 836,08
62 215,312 261,392 308,422 356,442 405,452 455,482 506,55
51 957,911 998,642 040,212 082,642 125,962 170,172 215,31
41 730,421 766,411 803,151 840,661 878,941 918,021 957,91
I32 131,742 175,982 221,142 267,242 314,292 362,322 411,35
21 884,551 923,661 963,582 004,332 045,932 088,392 131,74
11 666,021 700,601 735,891 771,921 808,691 846,231 884,55

Articolo 12

Con effetto al 1 o luglio 2005, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

— 756,18 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

— 448,32 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 13

Con effetto al 1 o luglio 2005, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 904,26 EUR, il limite superiore a 1 808,51 EUR e la riduzione forfettaria a 822,06 EUR.

Articolo 14

Con effetto al 1 o luglio 2005, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 2 sono fissate a 344,58, 520,10, 568,66 e 775,27 EUR.

Articolo 15

Con effetto al 1 o luglio 2005, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 3 si applica il coefficiente 4,974173.

Articolo 16

Con effetto al 1 o luglio 2005, la tabella degli importi applicabili di cui all’articolo 8 dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

Gradi12345678
1615 255,0015 896,0416 564,0116 564,0116 564,0116 564,01
1513 482,8814 049,4514 639,8215 047,1215 255,0015 896,04
1411 916,6112 417,3612 939,1613 299,1513 482,8814 049,4514 639,8215 255,00
1310 532,3010 974,8811 436,0611 754,2211 916,61
129 308,799 699,9610 107,5610 388,7710 532,3010 974,8811 436,0611 916,61
118 227,428 573,158 933,409 181,949 308,799 699,9610 107,5610 532,30
107 271,677 577,237 895,648 115,308 227,428 573,158 933,409 308,79
96 426,946 697,016 978,427 172,577 271,67
85 680,345 919,046 167,766 339,366 426,946 697,016 978,427 271,67
75 020,475 231,445 451,275 602,935 680,345 919,046 167,766 426,94
64 437,264 623,724 818,014 952,065 020,475 231,445 451,275 680,34
53 921,804 086,604 258,324 376,794 437,264 623,724 818,015 020,47
43 466,223 611,873 763,653 868,363 921,804 086,604 258,324 437,26
33 063,563 192,293 326,433 418,983 466,223 611,873 763,653 921,80
22 707,672 821,452 940,013 021,813 063,563 192,293 326,433 466,22
12 393,132 493,692 598,482 670,772 707,67

Articolo 17

Con effetto al 1 o luglio 2005, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.2005-31.12.2005:282,04 EUR
1.1.2006-31.12.2006:295,52 EUR
1.1.2007-31.12.2007:309,00 EUR
1.1.2008-31.12.2008:322,47 EUR

Articolo 18

Con effetto al 1 o luglio 2005, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’articolo 15 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.2005-31.8.2005:16,41 EUR
1.9.2005-31.8.2006:32,83 EUR
1.9.2006-31.8.2007:49,23 EUR
1.9.2007-31.8.2008:65,65 EUR

Articolo 19

Con effetto al 1 o luglio 2005, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1 o maggio 2004, è fissato a:

— 118,88 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,

— 182,26 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005. Per il Consiglio La presidente M. BECKETT

1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 ( GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1 ).

2 Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni ( GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 860/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 26 ).

3 Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee ( GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8 ), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CE) n. 1750/2002 ( GU L 264 del 2.10.2002 pag. 15 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 (). 2

  2. Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 860/2004 (). 2

  3. Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CE) n. 1750/2002 (). 2

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