32005R2040•Regolamento (CE) n. 2040/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005 , che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle carni suine, del regime d’importazione previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria e la Romania
32005R2040Regulation1 lug 2005
del 14 dicembre 2005
che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle carni suine, del regime d’importazione previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria e la Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine 1 , in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) I protocolli approvati con la decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell’8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo 2 e con la decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo 3 prevedono concessioni per l’importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine nell’ambito dei contingenti tariffari aperti in applicazione di tali accordi.
(2) La decisione 2005/430/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 18 aprile 2005, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea 4 e la decisione 2005/431/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 25 aprile 2005, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea 5 prevedono ulteriori concessioni nel settore delle carni suine.
(3) È opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata mediante titoli di importazione e definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli a norma del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli 6 .
(4) È necessario che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di accettazione.
(5) Ai fini della corretta gestione dei quantitativi, occorre stabilire un termine di validità dei titoli alla fine di ciascun anno contingentale.
(6) Per una gestione efficace del regime è opportuno fissare l’importo della cauzione relativa ai titoli d’importazione nel quadro di tale regime. Dato il rischio di speculazioni inerente al regime nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise per l’ammissibilità degli operatori.
(7) Ai fini di una gestione oculata del regime, è necessario che gli Stati membri trasmettano alla Commissione informazioni precise sui quantitativi effettivamente importati. A fini di chiarezza occorre utilizzare un unico modello per la comunicazione dei quantitativi tra gli Stati membri e la Commissione.
(8) Per favorire una transizione armoniosa alle nuove disposizioni e, in particolare, per assicurare che le importazioni dei prodotti contrassegnati con i numeri d’ordine 09.4752 e 09.4756 in virtù dei titoli utilizzati a decorrere dal 1 o luglio 2005, nell’ambito dei protocolli aggiuntivi, beneficino dell’esenzione dai dazi doganali, è opportuno provvedere al rimborso degli importi pagati in eccesso, secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario 7 e dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 8 .
(9) In seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea, il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d’applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria 9 , ormai riguarda soltanto la Bulgaria e la Romania. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1898/97 e adottare un nuovo regolamento recante modalità di applicazione degli aspetti commerciali degli accordi europei con questi due paesi nel settore delle carni suine.
(10) I quantitativi annui da importare sono fissati per periodi che iniziano il 1 o luglio.
(11) I protocolli aggiuntivi agli accordi europei con la Bulgaria e la Romania entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di ratifica.
(12) Per la Bulgaria, la data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all’accordo europeo è il 1 o luglio 2005. Si deve pertanto disporre che il presente regolamento abbia effetto nei confronti della Bulgaria a decorrere da tale data.
(13) Per la Romania, la data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all’accordo europeo è il 1 o agosto 2005. Si deve pertanto disporre che il presente regolamento abbia effetto nei confronti della Romania a decorrere da tale data.
(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le importazioni nella Comunità, in provenienza dalla Bulgaria e dalla Romania, dei prodotti recanti i numeri d’ordine 09.4671, 09.4752 e 09.4756 di cui all’allegato I del presente regolamento, effettuate nell’ambito del regime stabilito dalle decisioni 2003/286/CE e 2005/430/CE nonché 2003/18/CE e 2005/431/CE, sono subordinate alla presentazione di un titolo di importazione.
I quantitativi annui di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione del dazio doganale di cui alla tariffa doganale comune sono indicati nell’allegato I per ciascun contingente tariffario recante il numero d’ordine riportato nello stesso allegato.
I quantitativi annui di cui all’articolo 1 sono scaglionati in quattro periodi nel modo seguente:
a) 25 % nel periodo dal 1 o luglio al 30 settembre,
b) 25 % nel periodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre,
c) 25 % nel periodo dal 1 o gennaio al 31 marzo,
d) 25 % nel periodo dal 1 o aprile al 30 giugno.
1. Il richiedente di un titolo d’importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, sia in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno dodici mesi un’attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni suine. Sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime di cui all’articolo 1 i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.
2. La domanda di titolo deve recare l’indicazione di uno solo dei numeri d’ordine di cui all’allegato I. La domanda può riguardare più prodotti con codici della nomenclatura combinata differenti, originari di un solo paese. In tal caso, nelle caselle 15 e 16 sono indicati rispettivamente tutti i codici NC e le designazioni corrispondenti. La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 25 % del quantitativo disponibile per il numero d’ordine considerato e per uno dei periodi di cui all’articolo 2.
3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l’indicazione del paese di origine. Il titolo è valido unicamente per l’importazione dei prodotti originari del paese indicato.
4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato II.
5. Nella casella 24 del titolo figura una delle diciture elencate nell’allegato III.
1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all’articolo 2.
2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che non ha presentato né presenterà, per il periodo in corso di cui all’articolo 2, altre domande relative ai prodotti dello stesso numero d’ordine nello Stato membro di presentazione, né in un altro Stato membro. Se un richiedente presenta più domande relative a prodotti dello stesso numero d’ordine, tutte le sue domande sono irricevibili.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti contrassegnati dai rispettivi numeri d’ordine. Tale comunicazione comprende l’elenco dei richiedenti e i quantitativi richiesti per ciascun numero d’ordine. Le comunicazioni sono effettuate per via elettronica o per fax, mediante il modulo riportato nell’allegato IV se non sono state presentate domande o i moduli riportati negli allegati IV e V se sono state presentate domande.
1. La Commissione decide quanto prima sul seguito da riservare alle domande di titoli. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l’entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo di cui all’articolo 2.
2. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1.
3. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima della fine del quarto mese che segue ciascuno dei periodi annuali indicati nell’allegato I, i quantitativi di prodotti effettivamente importati in tale periodo ai sensi del presente regolamento.
Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che non vi sono state importazioni, sono effettuate mediante il modulo riportato nell’allegato VI.
1. La validità dei titoli d’importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. Tuttavia, i titoli non sono più validi oltre il 30 giugno dell’anno in cui sono stati rilasciati.
2. I titoli d’importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.
Le domande di titoli d’importazione danno luogo alla costituzione di una cauzione pari a 20 euro/100 kg.
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000.
In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d’importazione. A tale fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.
Le importazioni effettuate nell’ambito del presente regolamento sono soggette alle regole sull’origine specificate nel protocollo n. 4 dell’accordo europeo con la Bulgaria e nel protocollo n. 4 dell’accordo europeo con la Romania.
Gli importi dei dazi eccedenti l’importo legalmente dovuto contabilizzati a decorrere dal 1 o luglio 2005 sono rimborsati o sgravati.
A tal fine gli operatori interessati sono invitati a presentare domanda in applicazione delle disposizioni dell’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, e delle relative disposizioni d’applicazione contenute nel regolamento (CEE) n. 2454/93.
Il regolamento (CE) n. 1898/97 è abrogato a decorrere dal 1 o luglio 2005.
Tuttavia, esso continua ad applicarsi fino al 31 luglio 2005 per le importazioni dalla Romania.
I titoli rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1898/97 e da utilizzarsi nei periodi dal 1 o luglio al 30 settembre 2005, dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2005 e dal 1 o gennaio al 31 marzo 2006 sono validi, per gli stessi periodi, ai sensi del presente regolamento.
I quantitativi previsti ai sensi del presente regolamento per i periodi dal 1 o luglio al 30 settembre 2005, dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2005 e dal 1 o gennaio al 31 marzo 2006 e che non sono stati assegnati a norma del regolamento (CE) n. 1898/97 si aggiungono al quantitativo disponibile per il periodo dal 1 o aprile al 30 giugno 2006.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2005 per le importazioni dalla Bulgaria.
Esso si applica a decorrere dal 1 o agosto 2005 per le importazioni dalla Romania.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60 .
3 GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18 .
4 GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1 .
5 GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26 .
6 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 ( GU L 297 del 15.11.2005, pag. 7 ).
7 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13 ).
8 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 ( GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5 ).
9 GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/2003 ( GU L 210 del 20.8.2003, pag. 11 ).
A. PRODOTTI ORIGINARI DELLA BULGARIA
| Numero d’ordine | Codice NC | Designazione delle merci 1 | Aliquota del dazio applicabile (% di NPF) | Quantitativo annuo dal 1 o .7.2005 al 30.6.2006 (in tonnellate) | Aumento annuo a decorrere dal 1 o .7.2006 (in tonnellate) | Disposizioni specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.4671 | ex 0203 | Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate | Esenzione | 4 400 | 500 | 2 3 |
| 0210 11 0210 12 0210 19 | Carni di animali della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate | |||||
| 1601 00 | Salsicce e prodotti simili | |||||
| 1602 41 1602 42 1602 49 | Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina: |
B. PRODOTTI ORIGINARI DELLA ROMANIA
| Numero d’ordine | Codice NC | Designazione delle merci 1 | Aliquota del dazio applicabile (% di NPF) | Quantitativo annuo dal 1 o .7.2005 al 30.6.2006 (in tonnellate) | Aumento annuo a decorrere dal 1 o .7.2006 (in tonnellate) | Disposizioni specifiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.4752 | 1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50 | Conserve di carni della specie suina domestica | Esenzione | 2 125 | 0 | |
| 09.4756 | ex 0203 | Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate | Esenzione | 15 625 | 0 | 3 |
| 0210 11 0210 12 0210 19 | Carni di animali della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate |
1 A prescindere dalle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
2 Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all’esportazione.
3 Esclusi i filetti «mignon» presentati da soli.
Diciture di cui all’articolo 3, paragrafo 4
| — | In spagnolo | : | Reglamento (CE) n o 2040/2005 |
|---|---|---|---|
| — | In ceco | : | Nařízení (ES) č. 2040/2005 |
| — | In danese | : | Forordning (EF) nr. 2040/2005 |
| — | In tedesco | : | Verordnung (EG) Nr. 2040/2005 |
| — | In estone | : | Määrus (EÜ) nr 2040/2005 |
| — | In greco | : | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2040/2005 |
| — | In inglese | : | Regulation (EC) No 2040/2005 |
| — | In francese | : | Règlement (CE) n o 2040/2005 |
| — | In italiano | : | Regolamento (CE) n. 2040/2005 |
| — | In lettone | : | Regula (EK) Nr. 2040/2005 |
| — | In lituano | : | Reglamentas (EB) Nr. 2040/2005 |
| — | In ungherese | : | 2040/2005/EK rendelet |
| — | In maltese | : | Regolament (KE) Nru 2040/2005 |
| — | In neerlandese | : | Verordening (EG) nr. 2040/2005 |
| — | In polacco | : | Rozporządzenie (WE) nr 2040/2005 |
| — | In portoghese | : | Regulamento (CE) n. o 2040/2005 |
| — | In slovacco | : | Nariadenie (ES) č. 2040/2005 |
| — | In sloveno | : | Uredba (ES) št. 2040/2005 |
| — | In finlandese | : | Asetus (EY) N:o 2040/2005 |
| — | In svedese | : | Förordning (EG) nr 2040/2005 |
Diciture di cui all’articolo 3, paragrafo 5
| — | In spagnolo | : | Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) n o 2040/2005 |
|---|---|---|---|
| — | In ceco | : | Snížení cla stanovené nařízením (ES) č. 2040/2005 |
| — | In danese | : | Nedsættelse af importafgiften jf. forordning (EF) nr. 2040/2005 |
| — | In tedesco | : | Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 2040/2005 |
| — | In estone | : | Tollimaksu vähendamine vasatavalt määrusele (EÜ) nr 2040/2005 |
| — | In greco | : | Μείωση του δασμού όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2040/2005 |
| — | In inglese | : | Customs duty reduction as provided for in Regulation (EC) No 2040/2005 |
| — | In francese | : | Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) n o 2040/2005 |
| — | In italiano | : | Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 2040/2005 |
| — | In lettone | : | Regulā (EK) Nr. 2040/2005 paredzētais muitas nodokļa pazeminājums |
| — | In lituano | : | Reglamente (EB) Nr. 2040/2005 numatytas muito sumažinimas |
| — | In ungherese | : | Csökkentett vám az 2040/2005/EK rendeletnek megfelelően |
| — | In maltese | : | Tnaqqis tad-dazju tad-Dwana kif ipprovdut fir-Regolament (KE) Nru 2040/2005 |
| — | In neerlandese | : | Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2040/2005 |
| — | In polacco | : | Obniżka cła przewidziana w rozporządzeniu (WE) nr 2040/2005 |
| — | In portoghese | : | Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) n. o 2040/2005 |
| — | In slovacco | : | Zníženie cla v zmysle nariadenia (ES) č. 2040/2005 |
| — | In sloveno | : | Znižanje carin, kakor je predvideno v Uredbi (ES) št. 2040/2005 |
| — | In finlandese | : | Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 2040/2005 |
| — | In svedese | : | Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 2040/2005 |
COMMISSIONE EUROPEA
Destinatario: DG AGRI/D/2 — e-mail: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int o fax: +32 2 2921739
| Domanda di titoli d’importazione | Data | Periodo |
|---|---|---|
| Stato membro | ||
| Speditore: | ||
| Responsabile da contattare: | ||
| Telefono: | ||
| Fax: |
| Numero d’ordine | Quantitativo richiesto |
|---|---|
| 09.4671 | |
| 09.4752 | |
| 09.4756 |
COMMISSIONE EUROPEA
Destinatario: DG AGRI/D/2 — e-mail: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int o fax: +32 2 292 17 39
| Domanda di titoli d’importazione | Data | Periodo |
|---|---|---|
| Stato membro |
| Numero d’ordine | Codice NC | Richiedente (nome e indirizzo) | Quantità | Paese d’origine |
|---|---|---|---|---|
| 09.4671 | ||||
| Totale |
| Numero d’ordine | Codice NC | Richiedente (nome e indirizzo) | Quantità | Paese d’origine |
|---|---|---|---|---|
| 09.4752 | ||||
| Totale |
| Numero d’ordine | Codice NC | Richiedente (nome e indirizzo) | Quantità | Paese d’origine |
|---|---|---|---|---|
| 09.4756 | ||||
| Totale |
Stato membro …
Applicazione dell’articolo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2040/2005
Quantitativi di prodotti effettivamente importati: …
COMMISSIONE EUROPEA
Destinatario: DG AGRI/D/2 — e-mail: AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int o fax: +32 2 2921739
| Numero d’ordine | Quantitativo effettivamente importato | Paese d’origine |
|---|
A prescindere dalle regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all’esportazione. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Esclusi i filetti «mignon» presentati da soli. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/2003 (). ↩ ↩2
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