Regolamento (CE) n. 1994/2005 della Commissione, del 7 dicembre 2005 , che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione

32005R1994Regulation28 dic 2005

del 7 dicembre 2005

che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l’articolo 18, primo comma, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli 2 ,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1618/81 della Commissione, del 17 giugno 1981, che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione 3 , è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese 4 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) Il disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 565/80 si applica ai prodotti trasformati e alle merci ottenute da prodotti di base, purché il traffico di perfezionamento attivo non sia vietato per prodotti comparabili. Occorre stabilire l’elenco di tali prodotti ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 565/80. Il traffico di perfezionamento attivo è vietato per determinati prodotti comparabili a prodotti di base.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di base che non beneficiano del regime di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 sono elencati all’allegato I del presente regolamento.

Tuttavia, tali prodotti di base sono esclusi dal beneficio del regime suindicato solo se destinati ad essere utilizzati per la trasformazione di prodotti indicati:

a) all’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003, esclusi i prodotti di cui al codice NC 2309 ;

b) all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio 5 .

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1618/81 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005. Per la Commissione José Manuel BARROSO Presidente

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).

2 GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione ( GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3 ).

3 GU L 160 del 18.6.1981, pag. 17 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3480/88 ( GU L 305 del 10.11.1988, pag. 28 ).

4 Cfr. allegato II.

5 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96 .

Codice NCDesignazione delle merci
1104Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
1104 30– Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
1106Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 , di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:
1106 20– di sago, di radici o tuberi della voce 0714 :
1106 20 90– – altri
1109 00 00Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
2302Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:
2302 10– di granturco
2302 20– di riso
2302 30– di frumento
2302 40– di altri cereali
2303Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:
2303 10– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:
– – Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:
2303 10 11– – – superiore a 40 % in peso

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 1618/81 della Commissione( GU L 160 del 18.6.1981, pag. 17 )
Regolamento (CEE) n. 2880/84 della Commissione( GU L 272 del 13.10.1984, pag. 15 )
Regolamento (CEE) n. 3480/88 della Commissione( GU L 305 del 10.11.1988, pag. 28 )

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 1618/81Presente regolamento
Articolo 1Articolo 1
Articolo 2
Articolo 2
Articolo 3Articolo 3
AllegatoAllegato I
Allegato II
Allegato III

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3480/88 (). 2

  4. Cfr. allegato II. 2

  5. . 2