Regolamento (CE) n. 1980/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005 , che modifica le condizioni per l’autorizzazione di un additivo per mangimi appartenente al gruppo degli oligoelementi e di un additivo per mangimi appartenente al gruppo degli agenti leganti e antiagglomeranti (Testo rilevante ai fini del SEE)

32005R1980Regulation25 dic 2006

del 5 dicembre 2005

che modifica le condizioni per l’autorizzazione di un additivo per mangimi appartenente al gruppo degli oligoelementi e di un additivo per mangimi appartenente al gruppo degli agenti leganti e antiagglomeranti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 1 , in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, terza frase,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l’autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell’alimentazione degli animali 2 stabilisce un tenore massimo di piombo nell’ossido di zinco e il regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, concernente l’autorizzazione permanente e l’autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l’autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell’alimentazione degli animali 3 stabilisce un tenore massimo di piombo nella clinoptilolite di origine vulcanica.

(2) La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali 4 , modificata dalla direttiva 2005/87/CE della Commissione 5 ha stabilito livelli massimi di piombo per gli additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi, compreso l’ossido di zinco, e per gli additivi appartenenti ai gruppi funzionali degli agenti leganti e antiagglomeranti, compresa la clinoptilolite di origine vulcanica. Poiché, per ragioni di chiarezza, le norme che disciplinano le sostanze indesiderabili dovrebbero essere raccolte in un unico testo, è necessario sopprimere i riferimenti corrispondenti dai regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 2148/2004.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel regolamento (CE) n. 1334/2003 i termini «tenore massimo di piombo: 600 mg/kg» sono soppressi dalla voce dell’allegato concernente lo zinco.

2. Nel regolamento (CE) n. 2148/2004 i termini «tenore massimo di piombo: 80 mg/kg» sono soppressi dalla voce dell’allegato concernente la clinoptilolite di origine vulcanica.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore 12 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva 2005/87/CE della Commissione.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2005. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione

1 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8 ).

2 GU L 187 del 26.7.2003, pag.11 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2003 ( GU L 317 del 2.12.2003, pag. 22 ).

3 GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24 .

4 GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/8/CE della Commissione ( GU L 27 del 29.1.2005, pag. 44 ).

5 Cfr. la pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2112/2003 (). 2

  3. . 2

  4. . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/8/CE della Commissione (). 2

  5. Cfr. la pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale. 2

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