Regolamento (CE, Euratom) n. 1972/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005 , che adegua, a partire dal 1 o luglio 2005 , l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

32005R1972Regulation1 lug 2005

del 29 novembre 2005

che adegua, a partire dal 1 o luglio 2005, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 1 , e modificati da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 2 , in particolare l’articolo 83 bis e l’allegato XII,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 13 dell’allegato XII dello statuto, il 1 o settembre 2005 Eurostat ha presentato la relazione relativa alla valutazione attuariale 2005 del regime pensionistico la quale attualizza i parametri oggetto di tale allegato. Da questa valutazione emerge che l’aliquota di contributo necessaria per garantire l’equilibrio attuariale del regime pensionistico corrisponde al 10,3 % dello stipendio di base.

(2) Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato XII, l’adeguamento con effetto a decorrere dal 1 o luglio 2005 non può tradursi in un contributo superiore al 10,25 %.

(3) Occorre pertanto procedere a un adeguamento dell’aliquota di contributo, necessario per garantire l’equilibrio attuariale del regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nei limiti del 10,25 % dello stipendio di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto a decorrere dal 1 o luglio 2005, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, dello statuto è fissata al 10,25 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005. Per il Consiglio Il presidente A. JOHNSON

1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 .

2 GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1 .

Footnotes

  1. . 2

  2. . 2

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