Regolamento (CE) n. 1912/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005 , recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall’Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

32005R1912Regulation1 ott 2005

del 23 novembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall’Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 45, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In deroga all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il regolamento (CE) n. 527/2003 2 autorizza l’importazione nella Comunità di vini prodotti in Argentina e sottoposti a pratiche enologiche non previste dalla normativa comunitaria. L’autorizzazione scade il 30 settembre 2005.

(2) Tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e Mercosur, di cui fa parte l’Argentina, sono attualmente in corso negoziati ai fini della conclusione di un accordo sugli scambi di vino. Tali negoziati riguardano in particolare le pratiche e trattamenti enologici rispettivi nonché la protezione delle indicazioni geografiche.

(3) Per agevolare il proseguimento dei negoziati, è opportuno prorogare la deroga che consente l’aggiunta di acido malico ai vini prodotti in Argentina e importati nella Comunità fino all’entrata in vigore dell’accordo che scaturirà dai summenzionati negoziati, e comunque al massimo fino al 31 dicembre 2006.

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 527/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 527/2003, la data «30 settembre 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 2006».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 2005. Per il Consiglio La presidente M. BECKETT

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 ( GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13 ).

2 GU L 78 del 25.3.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2004 ( GU L 358 del 3.12.2004, pag. 1 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2004 (). 2

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