Regolamento (CE) n. 1909/2005 della Commissione, del 23 novembre 2005, recante chiusura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

32005R1909Regulation24 nov 2005

del 23 novembre 2005

recante chiusura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nell’ambito dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round 2 , occorre creare le condizioni per l’importazione in Spagna di una certa quantità di granturco.

(2) Per garantire il rispetto dei quantitativi fissati nell’ambito di tali contingenti, il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo 3 , prevede la contabilizzazione delle importazioni di alcuni prodotti sostitutivi menzionati nell’articolo 2 del medesimo regolamento.

(3) Il regolamento (CE) n. 1808/2005 della Commissione 4 ha aperto una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi.

(4) Dal momento che è stato raggiunto per tale contingente il quantitativo annuale fissato nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1839/95, occorre chiudere la gara e abrogare il regolamento (CE) n. 1808/2005.

(5) Le misure sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È chiusa la gara relativa alla riduzione del dazio previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabile al granturco importato in Spagna, aperta dal regolamento (CE) n. 1808/2005.

2. Il regolamento (CE) n. 1808/2005 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).

2 GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22 .

3 GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 ( GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6 ).

4 GU L 291 del 5.11.2005, pag. 3 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (). 2

  2. . 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (). 2

  4. . 2

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