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32005R1900•Regolamento (CE) n. 1900/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2001 relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia
32005R1900Regulation23 nov 2005
del 21 novembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 382/2001 relativo all'attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181 A,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo 1 ,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 382/2001 2 fornisce il quadro giuridico per lo sviluppo della cooperazione e delle relazioni commerciali con i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia fino al 31 dicembre 2005.
(2) Taluni aspetti futuri del quadro giuridico dell'intervento comunitario nell'ambito delle relazioni esterne, compresa la promozione della cooperazione e delle relazioni economiche con i paesi industrializzati, nel corso del prossimo periodo di prospettive finanziarie (2007-2013), devono ancora essere determinati. Tale nuovo quadro giuridico non sarà applicabile prima del 1 o gennaio 2007.
(3) Poiché è essenziale assicurare la continuità delle attività di cooperazione con i paesi industrializzati, è necessario evitare che nel periodo compreso tra l’attuale data di scadenza del regolamento (CE) n. 382/2001 e la data in cui inizierà ad applicarsi il nuovo quadro giuridico si verifichi una potenziale carenza di base giuridica per tali attività. La proroga della validità del regolamento (CE) n. 382/2001 per un congruo periodo consentirà di colmare eventuali vuoti normativi nel quadro giuridico che disciplina la cooperazione con i paesi industrializzati.
(4) La proroga del regolamento (CE) n. 382/2001 trova un’ulteriore giustificazione nel fatto che la valutazione effettuata nel 2004 dei progetti e dei programmi finanziati da tale regolamento riconosceva l'efficacia degli stessi e ne auspicava la continuazione, tenendo in debito conto la necessità di coordinamento delle attività sostenute nell'ambito dei paesi partner interessati e tra di essi.
(5) L’articolo 114, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 3 , dispone che, a titolo eccezionale, l'atto di base può prevedere la concessione di sovvenzioni a persone fisiche. Si tratta di ipotesi che si presentano regolarmente nell’ambito dell’attuazione dei programmi di formazione per dirigenti in Giappone e in Corea e che sporadicamente possono presentarsi nell’ambito di altre attività di cooperazione con i paesi industrializzati, specie nel quadro della cooperazione in materia di istruzione o di scambi di persone.
(6) Il regolamento (CE) n. 382/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 382/2001 è modificato come segue:
all'articolo 5 è aggiunto il comma seguente: «Il sostegno comunitario può eventualmente prendere la forma di sovvenzioni a persone fisiche, in particolare per quanto riguarda i progetti relativi all'istruzione, alla formazione, o altri progetti analoghi di cui possano beneficiare singoli individui. Tali sovvenzioni possono essere concesse sotto forma di borse di studio.»;
all'articolo 7 è aggiunto il comma seguente: «A tal fine il sostegno comunitario può prendere la forma di sovvenzioni a persone fisiche. Tali sovvenzioni possono essere concesse sotto forma di borse di studio.»;
all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso scade il 31 dicembre 2007.»
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005. Per il Consiglio Il presidente J. STRAW
1 Parere espresso il 23 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
2 GU L 57 del 27.2.2001, pag. 10 .
3 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 .
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