Regolamento (CE) n. 1855/2005 della Commissione, del 14 novembre 2005, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel (IGP), Asperge des Sables des Landes (IGP), Pâtes d’Alsace (IGP), Jamón de Trevélez (IGP), Oliva ascolana del Piceno (DOP)]

32005R1855Regulation5 dic 2005

del 14 novembre 2005

che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel (IGP), Asperge des Sables des Landes (IGP), Pâtes d’Alsace (IGP), Jamón de Trevélez (IGP), Oliva ascolana del Piceno (DOP)]

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari 1 , in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda presentata dall’Italia per la registrazione delle due denominazioni «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» e «Oliva ascolana del Piceno», la domanda presentata dalla Francia per la registrazione delle due denominazioni «Asperge des Sables des Landes» e «Pâtes d’Alsace» e la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Jamón de Trevélez» sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2 .

(2) Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le denominazioni in questione devono essere pertanto iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione 3 è completato con le denominazioni che figurano nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).

2 GU C 12 del 18.1.2005, pag. 20 (Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel);

GU C 47 del 23.2.2005, pag. 2 (Asperge des Sables des Landes);

GU C 47 del 23.2.2005, pag. 6 (Pâtes d’Alsace);

GU C 51 dell’1.3.2005, pag. 2 (Jamón de Trevélez);

GU C 59 del 9.3.2005, pag. 33 (Oliva ascolana del Piceno).

3 GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11 .

Prodotti di cui all’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana

Preparazioni a base di carni (scaldate, salate, affumicate, ecc.)

SPAGNA

Jamón de Trevélez (IGP)

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

ITALIA

Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel (IGP)

Oliva Ascolana del Piceno (AOP)

FRANCIA

Asperge des sables des Landes (IGP)

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2081/92

Paste alimentari

FRANCIA

Pâtes d’Alsace (IGP)

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (). 2

  2. (Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel); 2

  3. . 2

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