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32005R1821•Regolamento (CE) n. 1821/2005 della Commissione, dell’8 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1653/2004 per quanto riguarda i posti di contabili delle agenzie esecutive
32005R1821Regulation12 nov 2005
dell’8 novembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1653/2004 per quanto riguarda i posti di contabili delle agenzie esecutive
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari 1 , in particolare l’articolo 15,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Consiglio,
visto il parere della Corte dei conti,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, del 21 settembre 2004, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari 2 , stabilisce che il comitato di direzione di un’agenzia esecutiva nomina un contabile dell’agenzia stessa, che è un funzionario sottoposto allo statuto.
(2) I compiti del contabile di un’agenzia esecutiva, quali definiti all’articolo 30, sono limitati al bilancio amministrativo dell’agenzia, mentre il contabile della Commissione è responsabile di tutti i compiti relativi al bilancio operativo eseguito dalle agenzie esecutive.
(3) La Commissione ha incontrato difficoltà a trovare candidati adeguati per il posto di contabile di un’agenzia esecutiva da distaccare presso tale organismo.
(4) La funzione di contabile di un’agenzia esecutiva potrebbe essere affidata ad agenti temporanei ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio 3 .
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1653/2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1653/2004, la frase introduttiva del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:
«Il comitato di direzione nomina un contabile, che è un funzionario distaccato o un agente temporaneo assunto direttamente dall’agenzia e che è incaricato di quanto segue:»
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2005. Per la Commissione Dalia GRYBAUSKAITĖ Membro della Commissione
1 GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1 .
2 GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6 .
3 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 ( GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1 ).
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