Regolamento (CE) n. 1815/2005 della Commissione, del 7 novembre 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/90, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio

32005R1815Regulation13 nov 2005

del 7 novembre 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/90, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi 1 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il primo comma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2204/90 prevede una sanzione a livello comunitario nei casi di impiego non autorizzato di caseine o caseinati per la produzione di formaggio. L’importo della sanzione è pari al 110 % della differenza tra il valore del latte scremato necessario per la produzione di 100 kg di caseine o caseinati, derivante dal prezzo di mercato del latte scremato in polvere, da un lato, e dal prezzo di mercato delle caseine e dei caseinati, dall’altro.

(2) L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione 2 fissa la somma dovuta per i quantitativi di caseina o di caseinati utilizzati senza autorizzazione per la produzione di formaggio a 65,00 EUR per 100 kg sulla base dei prezzi di mercato delle caseine e dei caseinati rilevati nel corso dell’ultimo trimestre del 2001. Tenuto conto dei prezzi di mercato del latte scremato in polvere e delle caseine e dei caseinati rilevati nel corso del secondo trimestre del 2005, è opportuno ridurre tale importo.

(3) I prezzi rilevati sui mercati nel corso del secondo trimestre del 2005 sono pari a 200 EUR per 100 kg di latte scremato in polvere e a 580 EUR per 100 kg di caseine e caseinati.

(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2742/90.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2742/90, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La somma dovuta a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2204/90 è pari a 22,00 EUR per 100 kg di caseine e/o caseinati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 201 del 31.7.1990, pag. 7 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2583/2001 ( GU L 345 del 29.12.2001, pag. 6 ).

2 GU L 264 del 27.9.1990, pag. 20 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 265/2002 ( GU L 43 del 14.2.2002, pag. 13 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2583/2001 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 265/2002 (). 2