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32005R1798 ΓÇó Regolamento (CE) n. 1798/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2005 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 992/2005
32005R1798Regulation29 ott 2005
del 28 ottobre 2005
che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2005 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 992/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 992/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1 o luglio 2005-30 giugno 2006) 2 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 992/2005 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2005. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione.
(2) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1 o gennaio 2006, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 169 000 capi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 992/2005,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Ogni domanda di titoli di importazione presentata nel mese di ottobre 2005 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 992/2005 è soddisfatta integralmente.
2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 992/2005 ammontano a 126 430 capi.
Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).
2 GU L 168 del 30.6.2005, pag. 16 .