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32005R1795 ΓÇó Regolamento (CE) n. 1795/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d’oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2004/2005
32005R1795Regulation30 ott 2005
del 28 ottobre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d’oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2004/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi 1 , in particolare l’articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi 2 , in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione 3 ha stabilito, per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2004/2005, le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d’oliva, di cui all’articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE.
(2) Occorre adeguare l’articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 2366/98 al fine di calcolare la produzione degli olivi supplementari non ammissibili all’aiuto per la campagna 2004/2005 e consentire in questo modo i controlli della produzione di detti olivi.
(3) Il regolamento (CE) n. 2366/98 deve essere modificato di conseguenza.
(4) Affinché sia possibile avviare quanto prima i pagamenti dell’aiuto, occorre prevedere l’entrata in vigore del presente regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 2366/98 sono aggiunti i seguenti commi quinto e sesto:
«Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione stimata in olio d’oliva vergine degli olivi supplementari menzionata al primo comma è determinata moltiplicando la resa media per olivo adulto per la somma:
— del numero di olivi supplementari piantati dal 1 o maggio 1998 al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 1, e
— del numero di olivi supplementari piantati dal 1 o novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,90, e
— del numero di olivi supplementari piantati dal 1 o novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,70, e
— del numero di olivi supplementari piantati dal 1 o novembre 2000 al 31 ottobre 2001, moltiplicato per 0,35.
La resa media per olivo adulto per la campagna 2004/2005 è calcolata dividendo la quantità di olio d’oliva vergine prodotta, cui fa menzione l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), per la somma:
— del numero di olivi in produzione piantati anteriormente al 1 o maggio 1998, e
— del numero di olivi in produzione piantati dal 1 o maggio al 31 ottobre 1998, moltiplicato per 1, e
— del numero di olivi in produzione piantati dal 1 o novembre 1998 al 31 ottobre 1999, moltiplicato per 0,90, e
— del numero di olivi in produzione piantati dal 1 o novembre 1999 al 31 ottobre 2000, moltiplicato per 0,70, e
— del numero di olivi in produzione piantati dal 1 o novembre 2000 al 31 ottobre 2001, moltiplicato per 0,35.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97 ).
2 GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004.
3 GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/2004 ( GU L 264 dell’11.8.2004, pag. 6 ).