Regolamento (CE) n. 1785/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97

32005R1785Regulation28 ott 2005

del 28 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 , in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari 2 , il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi.

(2) Alla luce dell'andamento del mercato del burro e delle scorte disponibili, è opportuno modificare la data indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione 3 , per quanto riguarda il burro di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1 o gennaio 2004.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

2 GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 ( GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25 ).

3 GU L 143 del 10.6.1988, pag. 23 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1931/2004 ( GU L 333 del 9.11.2004, pag. 3 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003. 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1931/2004 (). 2