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32005R1773 ΓÇó Regolamento (CE) n. 1773/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005
32005R1773Regulation28 ott 2005
del 27 ottobre 2005
che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali 2 , in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1438/2005 della Commissione, del 2 settembre 2005, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'avena in Finlandia e in Svezia per la campagna 2005/2006 3 ,
considerando quanto segue:
(1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania e della Svizzera, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1438/2005.
(2) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, è opportuno fissare una restituzione massima.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per le offerte comunicate dal 21 al 27 ottobre 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 24,98 EUR/t.
Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).
2 GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ( GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50 ).
3 GU L 228 del 3.9.2005, pag. 5 .