Regolamento (CE) n. 1757/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 690/2001 relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine

32005R1757Regulation1 lug 2001

del 27 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 690/2001 relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 , in particolare l’articolo 38, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione 2 prevede un regime di acquisto di carcasse di determinate categorie di animali di età superiore a 30 mesi. Dopo aver preso in consegna le carcasse, gli Stati membri possono, tra le altre possibilità, eliminare i prodotti. In caso di eliminazione, a norma dell’articolo 7 del citato regolamento l’autorità competente adotta tutte le misure necessarie a garantire che le carni siano trasformate mediante fusione e che i prodotti così ottenuti non possano essere utilizzati per l’alimentazione umana o animale. Dal marzo 2002 non sono più state effettuate vendite nell’ambito della suddetta misura speciale di sostegno del mercato.

(2) Dall’esperienza è emerso che nelle regioni ultraperiferiche con difficoltà di accesso e in cui sono completamente inesistenti, ad una distanza ragionevole, le infrastrutture necessarie per la fusione delle carcasse, è impossibile eliminare le carcasse acquistate nell’ambito del regime suddetto secondo le modalità previste dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 690/2001. Le carcasse acquistate in applicazione del regolamento (CE) n. 690/2001 nelle regioni ultraperiferiche negli anni 2001 e 2002 sono state sotterrate nel rispetto delle pertinenti norme veterinarie e ambientali e in linea con l’obiettivo dell’eliminazione delle carcasse stabilito dall’articolo 7 del medesimo regolamento.

(3) In considerazione delle condizioni particolari esistenti nelle regioni ultraperiferiche, è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 690/2001 e permettere l’eliminazione delle carcasse acquistate nell’ambito del regime secondo modalità diverse dalla trasformazione mediante fusione.

(4) Appare pertanto indicato, per i motivi eccezionali suddetti, autorizzare i sotterramenti realizzati in passato nelle regioni ultraperiferiche conformemente alle pertinenti norme veterinarie e ambientali. A tal fine è necessario modificare il regolamento in esame con efficacia retroattiva al 1 o luglio 2001.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 690/2001.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 690/2001 sono aggiunti i seguenti commi:

«Tuttavia, l’autorità competente può decidere che le carcasse e le mezzene siano eliminate mediante incenerimento o sotterramento, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) i capi siano stati macellati come previsto dal presente regolamento in stabilimenti situati in una regione ultraperiferica di difficile accesso;

b) nella regione non sia disponibile l’infrastruttura necessaria per la trasformazione delle carcasse e delle mezzene mediante fusione, come previsto al primo comma.

Le mezzene o le carcasse devono essere sotterrate, ai sensi del secondo comma, ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi ed in terreno adatto, per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all’ambiente. Prima del sotterramento, occorre cospargere le carcasse o le mezzene con un idoneo disinfettante autorizzato dall’autorità competente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2001.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).

2 GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/2001 ( GU L 345 del 29.12.2001, pag. 33 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/2001 (). 2

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