Regolamento (CE) n. 1736/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

32005R1736Regulation22 ott 2005

del 21 ottobre 2005

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda i meccanismi di mercato 2 , stabilisce, tra l’altro, le modalità di applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 3 , e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, detenute dagli organismi di intervento.

(2) A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 occorre procedere ad una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente sotto forma di bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento.

(3) A partire dal 1 o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro 4 , i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell’ambito della gara n. 3/2005 CE si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi di intervento degli Stati membri.

2. La vendita verte su un quantitativo totale di 676 071,378 ettolitri di alcole a 100 % vol, così ripartiti: a) la partita n. 20/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; b) la partita n. 21/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; c) la partita n. 22/2005 CE di 97 469 ettolitri di alcole a 100 % vol; d) la partita n. 23/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; e) la partita n. 24/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; f) la partita n. 25/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; g) la partita n. 26/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; h) la partita n. 27/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; i) la partita n. 28/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; j) la partita n. 29/2005 CE di 70 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; k) la partita n. 30/2005 CE di 8 602,378 ettolitri di alcole a 100 % vol.

3. Nell’allegato I del presente regolamento figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.

4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter , 94 quater , 94 quinquies , da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/1998.

Articolo 3

1. Le offerte sono presentate presso gli organismi di intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura: «Offerta per la gara n. 3/2005 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo di intervento destinatario.

3. Le offerte devono pervenire all’organismo di intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 21 novembre 2005.

Articolo 4

1. Per essere ricevibile l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere: a) la prova della costituzione, presso l’organismo di intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol; b) l’indicazione dello Stato membro o degli Stati membri in cui ha luogo l’utilizzazione finale dell’alcole e l’impegno scritto dell’offerente a rispettare tale destinazione; c) il nome e l’indirizzo dell’offerente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol; d) l’impegno dell’offerente a rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa; e) una dichiarazione con cui l’offerente: i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente aggiudicatogli; ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole; iii) riconosce che gli incombe l’onere della prova per quanto riguarda l’utilizzazione dell’alcole in conformità alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

Le comunicazioni di cui all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 relative alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L’organismo di intervento fornisce tutte le informazioni utili sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all’organismo di intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo di intervento.

Articolo 7

1. Gli organismi di intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono: a) avvalersi delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000, in quanto pertinenti; b) procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.

2. Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.

Articolo 8

Entro il 31 dicembre 2005 gli Stati membri comunicano alla Commissione per ogni offerta il nome e l’indirizzo dei relativi offerenti.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1219/2005 ( GU L 199 del 29.7.2005, pag. 45 ).

3 GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1 . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

4 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .

Stato membro e numero della partitaUbicazioneNumero delle cisterneQuantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli)Tipo di alcole
Spagna
Partita n. 20/2005 CE
TarancónA-924 33830Greggio
A-1024 69830Greggio
B-81 68230Greggio
B-924 56830Greggio
B-1024 71430Greggio
Totale100 000
Spagna
Partita n. 21/2005 CE
TarancónB-524 75327+28Greggio
C-325 24727Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 22/2005 CE
Onivins — Chez Vopak
3197 XK Botlek
Rotterdam
Pays-Bas
41021 01130Greggio
80418 20130Greggio
80450 78130Greggio
804B7 47627Greggio
Totale97 469
Francia
Partita n. 23/2005 CE
Onivins — Port-la-Nouvelle
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe Turrel, BP 6
11218 Port-la-Nouvelle
3129028Greggio
3112 38930Greggio
212 78528Greggio
2012 31527Greggio
195 70130Greggio
196 75528Greggio
219 76530Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 24/2005 CE
Onivins — Port-la-Nouvelle
Entrepôt d’alcool
Av. Adolphe Turrel, BP 6
11218 Port-la-Nouvelle
319 33630Greggio
3318 04427Greggio
3222 62027Greggio
Totale50 000
Francia
Partita n. 25/2005 CE
Deulep — PSL
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
B433 76027Greggio
Deulep BD Chanzy
30800 Saint-Gilles-du-Gard
5038 18027Greggio
5048 06030Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 26/2005 CE
Balice-Valenzano (BA)13A-43A-46A-48A-52A-54A11 25027+30Greggio
Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)5A1 62527Greggio
S.V.A.-Ortona (CH)18A1 37530Greggio
Bonollo-Paduni (FR)15A-26A
Bonollo-Torrita di Siena (SI)1C-3C-4C-9C-10C-11C-12C-13C-16C-17C-19C-20C-21C27 50027+30Greggio
D’Auria-Ortona (CH)8A-38A-39A-40A-61A8 25027Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 27/2005 CE
Enodistil-Alcamo (PA)22A1 50030Greggio
Trapas-Petrosino (TP)2A-24A6 00030Greggio
S.V.M.-Sciacca (AG)3A-29A-37A1 20027Greggio
Gedis-Marsala (TP)887 00030Greggio
Bertolino-Petrosino (PA)2A-3A-34A26 50027+30Greggio
De Luca-Novoli (LE)4A-7A-18A6 00027Greggio
Balice Distilli-Mottola (TA)2A-3A1 80027Greggio
Totale50 000
Italia
Partita n. 28/2005 CE
Dister-Faenza (RA)124A6 97530Greggio
Di Lorenzo-Ponte Valleceppe (PG)18A-26A11 90030Greggio
F.lli Cipriani-Chizzola di Ala (TN)31A-32A8 00027Greggio
I.C.V.-Borgoricco (PD)5A1 60027Greggio
Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)4A-5A-6A-7A27 00027+30Greggio
Caviro-Faenza (RA)2A-5A-13A-17A30 10027Greggio
Villapana-Faenza (RA)5A-8A11 00027Greggio
Tampieri-Faenza (RA)1A-3A-4A1 80027Greggio
Bonollo U.-Conselve (PD)1A1 38430Greggio
Cantine Soc. Venete-Ponte di Piave (TV)14A24130Greggio
Totale100 000
Portogallo
Partita n. 29/2005 CE
Riachos
Armazém da SLD
Casal do Bernardino
2350-336 Riachos
1-C4 775,2827Greggio
1-D4 841,7127Greggio
1-E4 705,9327Greggio
1-F4 749,5327Greggio
Aveiro
Instalações da Petrogal Cais da Mó do Meio
3834-908 Gafanha da Nazaré
S 20134 300,3427Greggio
S. João da Pesqueira
Armazéns da SDD
Parque de Seixas
Ervedosa do Douro
5130 S. João da Pesqueira
Inox 42 305,4727Greggio
Inox 149 979,4227Greggio
Inox 154 342,3227Greggio
Totale70 000
Germania
Partita n. 30/2005 CE
Papiermühle 16
D-37603 Holzminden
1078 602,37830Greggio
Totale8 602,378

Organismi di intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3

Onivins-Libourne — Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33) 557 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA — Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 64 66; fax (34) 913 47 64 65]

AGEA — Via Torino 45, I-00184 Roma [tel. (39-06) 49 49 97 14; fax (39-06) 49 49 97 61]

IVVInstituto da Vinha e do Vinho , Rua Mouzinho da Silveira, n. 5, P-1250-165 Lisboa [tel. (351) 213 50 67 00; fax (351) 213 56 12 25]

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) — Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn (tel. (49-228) 68 45 33 86; fax (49-228) 68 45 37 94)

Indirizzo di cui all’articolo 5

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 298 55 28

E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003. 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1219/2005 (). 2

  3. . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999. 2

  4. . 2