Regolamento (CE) n. 1718/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

32005R1718Regulation20 ott 2005

del 19 ottobre 2005

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso 2 , in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 30 settembre 2005, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1585/2005 della Commissione 3 .

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1585/2005 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1585/2005 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2005. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).

2 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96 .

3 GU L 254 del 30.9.2005, pag. 22 .

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioniAltri
1001 10 00Frumento (grano) duro:
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America
– negli altri casi
1001 90 99Frumento (grano) tenero e frumento segalato:
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America
– negli altri casi:
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 2
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 3
– – negli altri casi
1002 00 00segala
1003 00 90orzo
– all'esportazione delle merci della voce 2208 3
– negli altri casi
1004 00 00avena
1005 90 00Granturco utilizzato sotto forma di:
– amido
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 21,6991,699
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 31,8461,846
– – negli altri casi3,3203,320
– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51 , 1702 30 59 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 2106 90 55 4 :
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 20,8690,869
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 31,3851,385
– – negli altri casi2,4902,490
– all'esportazione delle merci della voce 2208 31,8461,846
– altri (incluso allo stato naturale)3,3203,320
Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:
– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 21,1401,140
– all'esportazione delle merci della voce 2208 31,8461,846
– negli altri casi3,3203,320
ex 1006 30Riso lavorato:
– a grani tondi
– a grani medi
– a grani lunghi
1006 40 00Rotture
1007 00 90Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina

I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1 o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1 o febbraio 2005.

1 Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

2 Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50 .

3 Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 ( GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6 ).

4 Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99 , 1702 40 90 e 1702 60 90 , ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

Footnotes

  1. Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione. 2 3

  2. Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50 . 2 3 4 5 6 7

  3. Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (). 2 3 4 5 6 7 8 9

  4. Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99 , 1702 40 90 e 1702 60 90 , ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione. 2