Regolamento (CE) n. 1704/2005 della Commissione, del 18 ottobre 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2005 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

32005R1704Regulation19 ott 2005

del 18 ottobre 2005

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2005 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre del 2005 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

(3) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2005 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Per il periodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2006 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/2003 ( GU L 210 del 28.8.2003, pag. 11 ).

Numero del gruppoPercentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2005
B1
15
16
17
Numero del gruppoQuantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1 o gennaio al 31 marzo 2006
B13 000,0
15843,8
161 593,8
1711 718,8

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/2003 (). 2

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