Regolamento (CE) n. 1689/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all’acquisto d’intervento dei prodotti agricoli per l’esercizio 2006

32005R1689Regulation1 ott 2005

del 14 ottobre 2005

che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all’acquisto d’intervento dei prodotti agricoli per l’esercizio 2006

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia 1 , in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il deprezzamento dei prodotti agricoli giacenti all’intervento pubblico deve essere operato al momento del loro acquisto. La percentuale di deprezzamento corrisponde, al massimo, alla differenza tra il prezzo d’acquisto e il prezzo prevedibile di smercio di ciascun prodotto.

(2) In virtù dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1883/78, la Commissione può, al momento dell’acquisto, limitare il deprezzamento ad una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale.

(3) Per l’esercizio contabile 2006, è opportuno fissare i coefficienti che gli organismi di intervento dovranno applicare ai valori di acquisto mensili di alcuni prodotti per poter stabilire l’ammontare del deprezzamento.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti elencati in allegato che, dopo essere stati acquistati in regime d’intervento pubblico, sono immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d’intervento tra il 1 o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006, gli organismi d’intervento applicano al valore dei prodotti acquistati ogni mese i coefficienti di deprezzamento indicati nello stesso allegato.

Articolo 2

Gli importi delle spese, calcolati tenendo conto del deprezzamento di cui all’articolo 1, sono comunicati alla Commissione nell’ambito delle dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione 2 .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 ( GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1 ).

2 GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/2005 ( GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 12 ).

Coefficienti di deprezzamento da applicare ai valori d’acquisto mensili

ProdottoCoefficiente
Frumento tenero panificabile0,10
Orzo0,15
Granturco
Sorgo
Zucchero0,40
Risone
Alcole0,55
Burro0,01
Latte scremato in polvere0,02
Carni bovine in quarti
Carni bovine disossate

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/2005 (). 2

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