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32005R1665 ΓÇó Regolamento (CE) n. 1665/2005 della Commissione, del 12 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2002 che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero
32005R1665Regulation16 ott 2005
del 12 ottobre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2002 che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 15, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione 2 stabilisce le modalità per la constatazione del quantitativo di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina smerciato per il consumo interno della Comunità, di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(2) Per ragioni di trasparenza e chiarezza, è opportuno precisare determinate modalità di calcolo e tener conto, in particolare, delle scorte eccedenti le scorte normali, fissate all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 832/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia 3 .
(3) Per valutare le scorte di inizio e di fine campagna e i quantitativi di zucchero disponibili sul mercato comunitario, è opportuno tener conto anche delle scorte di intervento.
(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 314/2002.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 314/2002 è modificato come segue:
| 1) | a): il testo del terzo comma è sostituito dal seguente: «I quantitativi di cui al primo comma, lettere c) e d), e di cui al secondo comma, lettere a) e b), sono ricavati dalle banche dati di Eurostat o da fonti di informazione alternative e vertono, in assenza di dati completi per una determinata campagna, sugli ultimi dodici mesi disponibili. I quantitativi in regime di perfezionamento attivo o passivo non sono presi in considerazione.»; | a) | il testo del terzo comma è sostituito dal seguente: «I quantitativi di cui al primo comma, lettere c) e d), e di cui al secondo comma, lettere a) e b), sono ricavati dalle banche dati di Eurostat o da fonti di informazione alternative e vertono, in assenza di dati completi per una determinata campagna, sugli ultimi dodici mesi disponibili. I quantitativi in regime di perfezionamento attivo o passivo non sono presi in considerazione.»; | b) | è aggiunto il comma seguente: «I quantitativi di cui al primo comma, lettera a), e al secondo comma, lettera c), comprendono i quantitativi eccedenti le scorte normali, fissati all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 832/2005 della Commissione e le scorte di intervento costituite in applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1260/2001. GU L 138 dell’1.6.2005, pag. 3 .» " |
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| a) | il testo del terzo comma è sostituito dal seguente: «I quantitativi di cui al primo comma, lettere c) e d), e di cui al secondo comma, lettere a) e b), sono ricavati dalle banche dati di Eurostat o da fonti di informazione alternative e vertono, in assenza di dati completi per una determinata campagna, sugli ultimi dodici mesi disponibili. I quantitativi in regime di perfezionamento attivo o passivo non sono presi in considerazione.»; | ||||
| b) | è aggiunto il comma seguente: «I quantitativi di cui al primo comma, lettera a), e al secondo comma, lettera c), comprendono i quantitativi eccedenti le scorte normali, fissati all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 832/2005 della Commissione e le scorte di intervento costituite in applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1260/2001. GU L 138 dell’1.6.2005, pag. 3 .» " |
| 2) | a): al primo comma sono aggiunte le seguenti lettere: «d) i quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione alla produzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 nel corso della campagna considerata; e) l’aiuto alimentare.»; — «d) — i quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione alla produzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 nel corso della campagna considerata; — e) — l’aiuto alimentare.»; «d): i quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione alla produzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 nel corso della campagna considerata; e): l’aiuto alimentare.»; | a) | «d): i quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione alla produzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 nel corso della campagna considerata; | «d) | i quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione alla produzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 nel corso della campagna considerata; | e) | l’aiuto alimentare.»; | b) | il secondo comma è soppresso. |
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| a) | «d): i quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione alla produzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 nel corso della campagna considerata; | «d) | i quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione alla produzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 nel corso della campagna considerata; | e) | l’aiuto alimentare.»; | ||||
| «d) | i quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione alla produzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 nel corso della campagna considerata; | ||||||||
| e) | l’aiuto alimentare.»; | ||||||||
| b) | il secondo comma è soppresso. |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16 ).
2 GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/2004 ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 13 ).
3 GU L 138 dell’1.6.2005, pag. 3 .