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32005R1663 ΓÇó Regolamento (CE) n. 1663/2005 della Commissione, dell’11 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
32005R1663Regulation11 ott 2005
dell’11 ottobre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 1 , in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce i limiti di trasformazione a livello comunitario e nazionale nonché le disposizioni applicabili per calcolare l’importo dell’aiuto, quando si constata un superamento del limite in uno Stato membro che dispone di un limite di trasformazione per il relativo prodotto, stabilito nell’allegato III del regolamento in parola.
(2) A norma dell’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione 2 , la materia prima trasformata è imputata sul limite di trasformazione dello Stato membro in cui si trova la sede sociale dell’organizzazione di produttori.
(3) L’attuazione di questa disposizione ha evidenziato, nelle ultime campagne, alcune anomalie nell’applicazione del regime di aiuti, segnatamente nel caso del pomodoro. In virtù della suddetta disposizione, infatti, la produzione di alcuni produttori membri di un’organizzazione di produttori (OP) la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro o la produzione di OP appartenenti ad un’associazione di OP la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro è imputata sul limite di trasformazione dello Stato membro in cui ha sede l’OP o l’associazione di OP. Alla luce dell’esperienza acquisita risulta invece opportuno operare l’imputazione sul limite dello Stato membro in cui è prodotta la materia prima.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1535/2003.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1535/2003 è modificato come segue:
| 2) | «b): il quantitativo oggetto della domanda d’aiuto; tale quantitativo, ripartito per contratto ed eventualmente per livello di aiuto applicabile nello Stato membro di produzione della materia prima, non può superare il quantitativo ammesso alla trasformazione, previa deduzione dei tassi di riduzione applicati;» | «b) | il quantitativo oggetto della domanda d’aiuto; tale quantitativo, ripartito per contratto ed eventualmente per livello di aiuto applicabile nello Stato membro di produzione della materia prima, non può superare il quantitativo ammesso alla trasformazione, previa deduzione dei tassi di riduzione applicati;» |
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| «b) | il quantitativo oggetto della domanda d’aiuto; tale quantitativo, ripartito per contratto ed eventualmente per livello di aiuto applicabile nello Stato membro di produzione della materia prima, non può superare il quantitativo ammesso alla trasformazione, previa deduzione dei tassi di riduzione applicati;» |
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2006/2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25 ).
2 GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2005 ( GU L 30 del 3.2.2005, pag. 7 ).