Regolamento (CE) n. 1623/2005 della Commissione, del 4 ottobre 2005, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tuscia (DOP) e Basilico Genovese (DOP)]

32005R1623Regulation25 ott 2005

del 4 ottobre 2005

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tuscia (DOP) e Basilico Genovese (DOP)]

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, le domande presentate dall’Italia per la registrazione delle due denominazioni «Tuscia» e «Basilico Genovese» sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2 .

(2) Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, occorre iscrivere tali denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione 3 è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).

2 GU C 229 del 14.9.2004, pag. 2 (Tuscia). GU C 259 del 21.10.2004, pag. 3 (Basilico Genovese).

3 GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/2005 ( GU L 214 del 19.8.2005, pag. 6 ).

Prodotti dell’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana

Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)

ITALIA

Tuscia (DOP)

Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

ITALIA

Basilico Genovese (DOP)

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (). 2

  2. (Tuscia). (Basilico Genovese). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/2005 (). 2