Regolamento (CE) n. 1609/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, recante riduzione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito all’interno delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell’ambito delle importazioni preferenziali

32005R1609Regulation1 ott 2005

del 30 settembre 2005

recante riduzione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito all’interno delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell’ambito delle importazioni preferenziali

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, e l’articolo 39, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, il quantitativo garantito nell’ambito del regime delle quote di produzione deve essere ridotto anteriormente al 1 o ottobre di ciascuna campagna di commercializzazione, qualora dalle previsioni appaia un saldo esportabile con restituzione superiore al massimo previsto dall’accordo agricolo concluso in conformità dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

(2) Le previsioni per la campagna di commercializzazione 2005/2006 mostrano l’esistenza di un saldo esportabile superiore al massimo previsto dall’accordo agricolo. È pertanto necessario stabilire la riduzione globale del quantitativo garantito e precisarne la ripartizione, da una parte, tra lo zucchero, l’isoglucosio e lo sciroppo di inulina e, dall’altra, tra le regioni produttrici di cui trattasi, utilizzando i coefficienti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3) A norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, ciascuno Stato membro ripartisce successivamente la differenza attribuitagli tra le imprese produttrici stabilite sul suo territorio in funzione della relazione esistente tra la loro quota A e la loro quota B per il prodotto di cui trattasi e il quantitativo di base A e il quantitativo di base B dello Stato membro relativo al prodotto in questione.

(4) A norma dell’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, una riduzione del quantitativo garantito comporta una riduzione dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento in zucchero greggio delle raffinerie comunitarie per la campagna di cui trattasi. Occorre pertanto determinare la riduzione corrispondente dei suddetti fabbisogni e precisarne la ripartizione tra gli Stati membri interessati.

(5) Occorre fissare le scadenze necessarie per la definizione, da parte degli Stati membri, delle riduzioni applicabili a ciascuna impresa stabilita sul loro territorio.

(6) Tenuto conto dei termini imposti dal regolamento (CE) n. 1260/2001, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

(7) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per la campagna di commercializzazione 2005/2006 il quantitativo garantito nell’ambito delle quote di produzione è ridotto di 1 891 747,7 tonnellate, espresse in zucchero bianco.

2. La riduzione di cui al paragrafo 1 nonché i quantitativi di base, previa riduzione, da utilizzare per l’attribuzione delle quote di produzione alle imprese produttrici a titolo della campagna di commercializzazione 2005/2006, figurano nella parte A dell’allegato, ripartiti per prodotto e per regione.

3. Anteriormente al 1 o novembre 2005 gli Stati membri stabiliscono la riduzione, nonché la quota A e la quota B modificate in seguito all’applicazione di detta riduzione, per ciascuna impresa produttrice a cui è stata attribuita una quota di produzione nell’ambito della campagna di commercializzazione 2005/2006.

Articolo 2

1. In applicazione dell’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per la campagna di commercializzazione 2005/2006 i fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie comunitarie sono ridotti di 14 676 tonnellate, espresse in zucchero bianco.

2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è ripartita tra gli Stati membri di cui trattasi secondo quanto indicato nella parte B dell’allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16 ).

PARTE A: ripartizione per prodotto e per regione delle riduzioni dei quantitativi garantiti e dei quantitativi di base da utilizzare per l’attribuzione delle quote di produzione A e B, previa riduzione del quantitativo garantito

1. Per lo zucchero ( in tonnellate di zucchero bianco )

ABAB
Repubblica ceca18 207,7563,5423 001,313 089,5
Danimarca45 264,613 335,2279 735,482 410,3
Germania374 034,5115 090,32 238 878,8688 891,9
Grecia20 550,02 055,2268 088,026 808,6
Spagna44 022,11 833,1913 060,338 045,4
Francia (metropolitana) 1354 766,7105 215,32 181 720,7647 044,2
Francia (DOM) 132 108,23 433,1401 763,842 939,4
Irlanda12 898,21 289,5168 247,016 825,0
Italia137 245,825 812,61 173 658,1220 726,7
Lettonia1 806,03,664 594,0101,4
Lituania2 719,8100 290,2
Ungheria11 182,534,3389 271,51 195,7
Paesi Bassi88 833,423 430,5595 279,0157 016,6
Austria37 722,98 804,1276 306,064 493,4
Polonia84 735,74 930,31 495 264,386 995,7
Portogallo (continentale)3 864,8386,559 515,45 951,5
Portogallo (regione autonoma delle Azzorre)644,765,08 403,5839,8
Slovenia3 438,6343,144 718,44 472,9
Slovacchia13 015,61 211,8176 744,416 460,2
Finlandia9 456,0944,5123 350,312 335,9
Svezia23 836,92 383,9310 947,331 094,1
UEBL 276 867,116 504,7598 038,4128 401,4
Regno Unito73 699,57 370,1961 415,996 141,4

2. Per l’isoglucosio ( in tonnellate di materia secca )

ABAB
Germania3 868,6911,124 774,75 834,4
Grecia1 409,4331,99 025,62 125,6
Spagna6 165,4657,768 454,27 301,7
Francia (metropolitana)2 266,7590,013 480,43 508,6
Italia2 219,3522,614 212,83 347,2
Ungheria8 899,9697,3118 727,19 302,7
Paesi Bassi994,7234,36 369,91 500,2
Polonia1 698,1127,523 212,91 742,5
Portogallo (continentale)1 084,1255,36 942,91 635,0
Slovacchia3 560,3476,833 961,74 548,2
Finlandia859,286,09 932,8993,7
UEBL 38 370,12 301,747 780,513 139,3
Regno Unito3 143,7838,518 358,34 896,8

3. Per lo sciroppo di inulina ( in tonnellate di materia secca, espresse in equivalente zucchero bianco/isoglucosio )

ABAB
Francia (metropolitana)1 956,8459,917 890,34 214,3
Paesi Bassi6 454,91 515,959 064,513 914,6
UEBL 418 473,74 349,0155 744,936 679,2

PARTE B: ripartizione per Stato membro della riduzione dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie

Regno Unito9 2201 119 361

1 Tenuto conto dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

2 Unione economica belgo-lussemburghese.

3 Unione economica belgo-lussemburghese.

4 Unione economica belgo-lussemburghese.

Footnotes

  1. Tenuto conto dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001. 2 3 4 5

  2. Unione economica belgo-lussemburghese. 2

  3. Unione economica belgo-lussemburghese. 2

  4. Unione economica belgo-lussemburghese. 2