Regolamento (CE) n. 1607/2005 della Commissione, del 30 settembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 296/96, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

32005R1607Regulation8 ott 2005

del 30 settembre 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 296/96, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune 1 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione 2 prevede che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri, nel quadro degli stanziamenti di bilancio, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare dal FEAOG — sezione garanzia.

(2) L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 prevede che le spese dichiarate per un determinato mese debbano in generale corrispondere ai pagamenti e alle riscossioni realmente effettuati nel corso di tale mese. Sono previste alcune eccezioni a tale principio.

(3) Per garantire il rispetto del bilancio e nella misura necessaria a conformarsi al disposto dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 296/96, dovrebbe essere possibile agli Stati membri modificare le dichiarazioni di spesa diverse da quelle relative a misure rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) 3 , e dichiarare la spesa per il mese seguente.

(4) Va pertanto modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 296/96.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al primo comma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 è aggiunta la lettera seguente:

«d) se necessario al fine di conformarsi al disposto dell’articolo 1, le spese effettuate dagli Stati membri dal 1 o ottobre 2005 al 15 ottobre 2005 a scopi diversi dalle misure rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio possono essere dichiarate per il mese successivo a quello in cui viene effettuato il pagamento al beneficiario.

GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80 .» "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103 .

2 GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 605/2005 ( GU L 100 del 20.4.2005, pag. 11 ).

3 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 ( GU L 379 del 24.12.2004, pag. 1 ).

Footnotes

  1. . 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 605/2005 (). 2

  3. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (). 2