Regolamento (CE) n. 1478/2005 della Commissione, del 12 settembre 2005, che modifica gli allegati V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

32005R1478Regulation14 set 2005

del 12 settembre 2005

che modifica gli allegati V, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi 1 , in particolare gli articoli 8 e 19,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 giugno 2005, la Commissione europea e il ministero del Commercio cinese hanno sottoscritto un memorandum d’intesa sull’esportazione di alcuni prodotti tessili e dell’abbigliamento cinesi nell’Unione europea. La Commissione ha poi adottato il regolamento (CE) n. 1084/2005 per tener conto del memorandum d’intesa.

(2) Occorre specificare la destinazione delle merci spedite nella Comunità di cui alla nota 3 della tabella che figura alla lettera b) dell’allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93, nonché il tasso di conversione specifico applicabile agli indumenti per bambini della categoria tessile 4.

(3) Occorre definire le modalità del regime di perfezionamento passivo (TPP) delle merci spedite a tale scopo dalla Comunità in Cina.

(4) Le modalità del TPP devono figurare nell’allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(5) I limiti quantitativi fissati nel memorandum d’intesa sono stati raggiunti per diverse categorie di prodotti. Di conseguenza, una quantità considerevole di merci è bloccata nei porti comunitari creando difficoltà inaspettate per il normale andamento del commercio.

(6) Il 5 settembre 2005, la Commissione europea e il ministero del Commercio cinese hanno concluso un ciclo di consultazioni sulle misure da adottare per ovviare ai problemi causati dalle esportazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento cinesi che superano i quantitativi fissati nel memorandum d’intesa. Le parti hanno deciso di aumentare i quantitativi per le categorie in questione e di introdurre determinate flessibilità.

(7) A seguito dell’intesa raggiunta tra la Commissione europea e il ministero del Commercio cinese, è necessario adeguare i limiti quantitativi applicabili nel 2005 e nel 2006 alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento originari della Cina e introdurre determinate flessibilità. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93.

(8) Considerata la situazione attuale, inoltre, è necessario prevedere quantitativi supplementari per consentire lo svincolo di tutti i prodotti tessili e dell’abbigliamento attualmente bloccati.

(9) Data l’urgenza, il regolamento deve entrare in vigore al più presto.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

  1. l’allegato V è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;

  2. la tabella dell’allegato VII è sostituita dalla tabella contenuta nell’allegato II del presente regolamento;

  3. la tabella dell’allegato VIII è sostituita dalla tabella contenuta nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2005. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione

1 GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/2005 della Commissione ( GU L 177 del 9.7.2005, pag. 19 ).

L’allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

a)L’allegato V è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO V
LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI
a) applicabili nel 2005
(La descrizione completa delle merci figura nell’allegato I)
Limiti quantitativi comunitari
Paese terzo
Categoria
Unità
2005
Bielorussia
GRUPPO IA
1
tonnellate
1 585
2
tonnellate
5 100
3
tonnellate
233
GRUPPO IB
4
1 000 pezzi
1 600
5
1 000 pezzi
1 058
6
1 000 pezzi
1 400
7
1 000 pezzi
1 200
8
1 000 pezzi
1 110
GRUPPO IIA
9
tonnellate
363
20
tonnellate
318
22
tonnellate
498
23
tonnellate
255
39
tonnellate
230
GRUPPO IIB
12
1 000 paia
5 958
13
1 000 pezzi
2 651
15
1 000 pezzi
1 500
16
1 000 pezzi
186
21
1 000 pezzi
889
24
1 000 pezzi
803
26/27
1 000 pezzi
1 069
29
1 000 pezzi
450
73
1 000 pezzi
315
83
tonnellate
178
GRUPPO IIIA
33
tonnellate
387
36
tonnellate
1 242
37
tonnellate
463
50
tonnellate
196
GRUPPO IIIB
67
tonnellate
339
74
1 000 pezzi
361
90
tonnellate
199
GRUPPO IV
115
tonnellate
87
117
tonnellate
1 800
118
tonnellate
448
Serbia 1
GRUPPO IA
1
tonnellate
2
tonnellate
2a
tonnellate
3
tonnellate
GRUPPO IB
5
1 000 pezzi
6
1 000 pezzi
7
1 000 pezzi
8
1 000 pezzi
GRUPPO IIA
9
tonnellate
GRUPPO IIB
15
1 000 pezzi
16
1 000 pezzi
GRUPPO IIIB
67
tonnellate
Vietnam 2
GRUPPO IB
4
1 000 pezzi
5
1 000 pezzi
6
1 000 pezzi
7
1 000 pezzi
8
1 000 pezzi
GRUPPO IIA
9
tonnellate
20
tonnellate
39
tonnellate
GRUPPO IIB
12
1 000 paia
13
1 000 pezzi
14
1 000 pezzi
15
1 000 pezzi
18
tonnellate
21
1 000 pezzi
26
1 000 pezzi
28
1 000 pezzi
29
1 000 pezzi
31
1 000 pezzi
68
tonnellate
73
1 000 pezzi
76
tonnellate
78
tonnellate
83
tonnellate
GRUPPO IIIA
35
tonnellate
41
tonnellate
GRUPPO IIIB
10
1 000 paia
97
tonnellate
GRUPPO IV
118
tonnellate
GRUPPO V
161
tonnellate
b) applicabili nel 2005, nel 2006 e nel 2007
(La descrizione completa delle merci figura nell’allegato I)
Livelli concordati
Paese terzo
Categoria
Unità
Dall’11 giugno al 31 dicembre 2005 3
2006
2007
Cina
GRUPPO IA
2 (compreso 2a)
tonnellate
20 212
61 948
69 692
GRUPPO IB
4 4
1 000 pezzi
161 255
540 204
594 225
5
1 000 pezzi
118 783
189 719
219 674
6
1 000 pezzi
124 194
338 923
382 880
7
1 000 pezzi
26 398
80 493
88 543
GRUPPO IIA
20
tonnellate
6 451
15 795
17 770
39
tonnellate
5 521
12 349
13 892
GRUPPO IIB
26
1 000 pezzi
8 096
27 001
29 701
31
1 000 pezzi
108 896
219 882
248 261
GRUPPO IV
115
tonnellate
2 096
4 740
5 214
b)L’appendice A dell’allegato V è sostituita dalla seguente:
«Appendice A dell’allegato V
Categoria
Paese terzo
Osservazioni
4
Cina
Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.
Nella casella 9 della licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la seguente dicitura: “Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm”.»

1 Ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili ( GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 36 ) non si applicano le restrizioni quantitative per la Serbia. La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

2 Le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull’accesso al mercato ( GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35 ). La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

3 Le importazioni nella Comunità di prodotti spediti prima dell’11 giugno 2005 ma presentati per essere immessi in libera pratica in o dopo quella data non sono soggette a limiti quantitativi. Le autorizzazioni d’importazione per tali prodotti sono rilasciate automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti degli Stati membri, purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico e la presentazione di una dichiarazione firmata dall’importatore, che le merci sono state spedite prima di tale data. In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3030/93, anche le importazioni di merci spedite prima dell’11 giugno 2005 vengono immesse in libera pratica su presentazione di un documento di sorveglianza rilasciato conformemente all’articolo 10 bis , paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Le autorizzazioni d’importazione per le merci spedite tra l’11 giugno 2005 e il 12 luglio 2005 vengono rilasciate automaticamente e non possono essere negate con il pretesto che non vi sono quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi 2005. Tuttavia, le importazioni di tutti i prodotti spediti dall’11 giugno 2005 in poi sono imputate sui limiti quantitativi 2005.

Il rilascio di autorizzazioni d’importazione non richiede la presentazione delle corrispondenti licenze d’esportazione per le merci spedite prima che la Cina abbia introdotto il sistema di licenze d’esportazione (20 luglio 2005).

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le richieste di licenze d’importazione per le merci spedite tra l’11 giugno 2005 e il 19 luglio 2005 (compreso) vanno presentate alle autorità competenti di uno Stato membro entro il 20 settembre 2005.

Le merci spedite anteriormente al 12 luglio non devono necessariamente essere state spedite direttamente nella Comunità per poter beneficiare dell’esenzione dai limiti quantitativi, fermo restando tuttavia che le autorità competenti della Comunità possono rifiutare tale agevolazione quando hanno motivo di sospettare che le merci siano state spedite verso un’altra destinazione anteriormente al 12 luglio per aggirare il presente regolamento, nel caso in cui le operazioni in questione non corrispondano alle normali pratiche commerciali o a motivi puramente logistici. Fra le operazioni che rientrano in una normale gestione commerciale figurano, ad esempio, i seguenti casi: le merci sono spedite verso centri di distribuzione per le imprese importatrici, l’importatore può presentare un contratto o una lettera di credito precedenti la data di spedizione o le merci sono state trasbordate al di fuori della Cina su un altro mezzo di trasporto entro un periodo ragionevolmente breve.

Il regolamento (CE) n. 1478/2005 aumenta i livelli concordati onde consentire il rilascio di licenze d’importazione per le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 o per le merci spedite nella Comunità dopo il 20 luglio 2005 sulla scorta di una licenza d’esportazione cinese valida, che superano i livelli concordati introdotti dal regolamento (CE) n. 1084/2005 nell’allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93.

Qualora le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 dovessero superare questi livelli, la Commissione può autorizzare il rilascio di altre licenze d’importazione dopo averne informato il comitato dei tessili e dopo aver effettuato il trasferimento di 2 072 924 kg di prodotti della categoria 2 in conformità dell’allegato VIII.

4 Cfr. appendice A.»

La tabella dell’allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituita dalla seguente:

«TABELLA LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE IN REGIME TPP Paese terzo Categoria Unità Limiti quantitativi comunitari 2005 Bielorussia GRUPPO IB 4 1 000 pezzi 4 733 5 1 000 pezzi 6 599 6 1 000 pezzi 8 800 7 1 000 pezzi 6 605 8 1 000 pezzi 2 249 GRUPPO IIB 12 1 000 paia 4 446 13 1 000 pezzi 697 15 1 000 pezzi 3 858 16 1 000 pezzi 786 21 1 000 pezzi 2 567 24 1 000 pezzi 661 26/27 1 000 pezzi 3 215 29 1 000 pezzi 1 304 73 1 000 pezzi 4 998 83 tonnellate 664 GRUPPO IIIB 74 1 000 pezzi 872 Serbia 1 GRUPPO IB 5 1 000 pezzi 6 1 000 pezzi 7 1 000 pezzi 8 1 000 pezzi GRUPPO IIB 15 1 000 pezzi 16 1 000 pezzi Vietnam 2 GRUPPO IB 4 1 000 pezzi 5 1 000 pezzi 6 1 000 pezzi 7 1 000 pezzi 8 1 000 pezzi GRUPPO IIB 12 1 000 paia 13 1 000 pezzi 15 1 000 pezzi 18 tonnellate 21 1 000 pezzi 26 1 000 pezzi 31 1 000 pezzi 68 tonnellate 76 tonnellate 78 tonnellate Paese terzo Categoria Unità Livelli specifici concordati Dall’11 giugno al 31 dicembre 2005 3 2006 2007 Cina GRUPPO IB 4 1 000 pezzi 208 408 449 5 1 000 pezzi 453 886 975 6 1 000 pezzi 1 642 3 216 3 538 7 1 000 pezzi 439 860 946 GRUPPO IIB 26 1 000 pezzi 791 1 550 1 705 31 1 000 pezzi 6 301 12 341 13 575

1 Ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili ( GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 36 ) non si applicano le restrizioni quantitative per la Serbia. La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

2 Le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull’accesso al mercato ( GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35 ). La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

3 I prodotti tessili spediti dalla Comunità nella Repubblica popolare cinese ai fini del perfezionamento prima dell’11 giugno 2005 e reimportati nella Comunità dopo tale data usufruiscono di queste disposizioni previa presentazione di una prova adeguata come la dichiarazione di esportazione.»

La tabella dell’allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93 è sostituita dalla seguente:

«1. PAESE 2. Uso anticipato 3. Riporto 4. Trasferimenti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3 5. Trasferimenti tra le categorie 2 e 3 6. Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7, 8 7. Trasferimenti dai gruppi I, II, III ai gruppi II, III, IV 8. Aumento massimo per ciascuna categoria 9. Condizioni supplementari Bielorussia 5 % 7 % 4 % 4 % 4 % 5 % 13,5 % Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %. Serbia 5 % 10 % 12 % 12 % 12 % 12 % 17 % Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II e III verso i gruppi II e III. Cina 5 % 7 % Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7, 26 e 31: 4 %. Trasferimenti tra le categorie 2, 20, 39 e 115: 4 %. 2 072 924 kg della categoria 2 possono essere trasferiti nel 2005 dalla Commissione alle categorie 4, 5, 6, 7, 20, 26, 31, 39 e 115. Per poter procedere ai trasferimenti suddetti è necessaria un’autorizzazione preventiva della Commissione. I trasferimenti eseguiti devono essere resi pubblici.»

Footnotes

  1. Ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili () non si applicano le restrizioni quantitative per la Serbia. La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze. 2 3 4 5 6

  2. Le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull’accesso al mercato (). La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze. 2 3 4

  3. I prodotti tessili spediti dalla Comunità nella Repubblica popolare cinese ai fini del perfezionamento prima dell’11 giugno 2005 e reimportati nella Comunità dopo tale data usufruiscono di queste disposizioni previa presentazione di una prova adeguata come la dichiarazione di esportazione.» 2 3 4

  4. Cfr. appendice A.» 2

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