progetti
32005R1446•Regolamento (CE) n. 1446/2005 della Commissione, del 5 settembre 2005, recante adozione di provvedimenti di deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto attiene al Regno Unito e all’Austria (Testo rilevante ai fini del SEE)
32005R1446Regulation26 set 2005
del 5 settembre 2005
recante adozione di provvedimenti di deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto attiene al Regno Unito e all’Austria
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
vista la richiesta presentata dal Regno Unito il 20 dicembre 2004,
vista la richiesta presentata dall'Austria il 16 novembre 2004,
considerando quanto segue:
(1) In forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2150/2002 la Commissione ha la facoltà di concedere deroghe a determinate disposizioni degli allegati del regolamento stesso durante un periodo transitorio.
(2) È opportuno accedere alle richieste del Regno Unito e dell’Austria e concedere a tali Stati le deroghe in questione.
(3) I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio 2 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. Sono concesse le seguenti deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2150/2002: a) al Regno Unito sono concesse deroghe per produzione di risultati relativi all’allegato I, sezione 8, punto 1.1, voci 1 (agricoltura, caccia e silvicoltura), 2 (pesca) e 16 (servizi) e di risultati relativi all’allegato II, sezione 8, punto 2; b) all’Austria sono concesse deroghe per produzione di risultati relativi all’allegato I, sezione 8, punto 1.1, voci 2 (pesca) e 16 (servizi) e di risultati relativi all’allegato II, sezione 8, punto 2.
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 valgono unicamente per i dati relativi al primo anno di riferimento, vale a dire il 2004.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2005. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione
1 GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/2005 della Commissione ( GU L 131 del 25.5.2005, pag. 38 ).
2 GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47 .
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.