Regolamento (CE) n. 1436/2005 del Consiglio, del 31 agosto 2005, che riduce temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti tropicali della pesca (Testo rilevante ai fini del SEE)

32005R1436Regulation1 ago 2005

del 31 agosto 2005

che riduce temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti tropicali della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La tariffa doganale comune è fissata nel regolamento (CEE) n. 2658/87 1 .

(2) La Comunità è uno dei principali consumatori di alcuni prodotti tropicali della pesca. Essa deve importare elevati quantitativi di tali prodotti per soddisfare il proprio fabbisogno. Per evitare perturbazioni degli scambi, la Comunità ha interesse a ridurre temporaneamente i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di questi prodotti.

(3) Tenuto conto dell’importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea.

(4) Dato che deve applicarsi a decorrere dal 1 o agosto 2005, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per i prodotti elencati nell’allegato del presente regolamento sono ridotti alle aliquote indicate nello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica dal 1 o agosto 2005 al 31 dicembre 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 31 agosto 2005. Per il Consiglio Il presidente J. STRAW

1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 ( GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1 ).

Prodotti per i quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono ridotti dal 1 o agosto 2005 al 31 dicembre 2005:

Codice NCDesignazione delle merciAliquota del dazio
Capitolo 3Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana:
Gamberetti:
0306 13 50Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus4,2
0306 13 80altri4,2
Capitolo 16Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:
Gamberetti:
1605 20 10in recipienti ermeticamente chiusi7,0
altri
1605 20 91in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg7,0

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (). 2

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