Regolamento (CE) n. 1321/2005 della Commissione, dell’11 agosto 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati

32005R1321Regulation15 ago 2005

dell’11 agosto 2005

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l'importo dell'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede la concessione di un aiuto all'ammasso agli organismi di ammasso per i quantitativi di uva sultanina, di uve secche di Corinto e di fichi secchi acquistati, per l'effettiva durata dell'ammasso.

(2) Occorre fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2004/2005 a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati 2 .

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2004/2005, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

a)i): 0,1120 EUR al giorno per tonnellata netta fino al 28 febbraio 2006;i)0,1120 EUR al giorno per tonnellata netta fino al 28 febbraio 2006;ii)0,0860 EUR al giorno per tonnellata netta a decorrere dal 1 o marzo 2006;
i)0,1120 EUR al giorno per tonnellata netta fino al 28 febbraio 2006;
ii)0,0860 EUR al giorno per tonnellata netta a decorrere dal 1 o marzo 2006;

b) per i fichi secchi, 0,0934 EUR al giorno per tonnellata netta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione ( GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25 ).

2 GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 ( GU L 173 del 6.7.2005, pag. 5 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1051/2005 (). 2

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