Regolamento (CE) n. 1313/2005 della Commissione, dell'11 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

32005R1313Regulation12 ago 2005

dell'11 agosto 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ( GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17 ).

Codice NCCodice paesi terzi 1Valore forfettario all'importazione
0702 00 0005254,4
09618,0
99936,2
0707 00 0505244,5
99944,5
0709 90 7005247,7
99947,7
0805 50 1038266,8
38861,7
52462,7
52859,4
99962,7
0806 10 10052108,0
20457,3
220115,0
624180,9
999115,3
0808 10 8038877,7
40070,0
40481,8
50864,6
51255,9
52875,4
72062,2
80473,5
99970,1
0808 20 50052107,2
38874,4
51213,7
52837,8
99958,3
0809 30 10 , 0809 30 90052106,2
999106,2
0809 40 0550843,6
62463,4
99953,5

1 Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione ( GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12 ). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».

Footnotes

  1. Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini». 2 3 4

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