Regolamento (CE) n. 1282/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio al fine di tener conto dei regolamenti (CE) n. 1789/2003 e (CE) n. 1810/2004 della Commissione che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

32005R1282Regulation3 ago 2005

del 3 agosto 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio al fine di tener conto dei regolamenti (CE) n. 1789/2003 e (CE) n. 1810/2004 della Commissione che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 1 , in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 2 , apporta adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti della pesca a cui si applica il regolamento (CE) n. 2007/2000.

(2) Il regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 3 , apporta adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti vitivinicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 2007/2000.

(3) Per motivi di chiarezza, è opportuno modificare conformemente il regolamento (CE) n. 2007/2000.

(4) Gli adeguamenti ai codici della nomenclatura combinata sono pertanto applicabili a decorrere dalle date di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 1789/2003 — 1 o gennaio 2004 — e (CE) n. 1810/2004 — 1 o gennaio 2005.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2007/2000, seconda colonna, sono inserite le seguenti modifiche:

1)—: il codice NC « ex 0305 59 90 » è sostituito dal codice NC « ex 0305 59 80 »,il codice NC « ex 0305 59 90 » è sostituito dal codice NC « ex 0305 59 80 »,il codice NC « ex 0305 69 90 » è sostituito dal codice NC « ex 0305 69 80 ».
il codice NC « ex 0305 59 90 » è sostituito dal codice NC « ex 0305 59 80 »,
il codice NC « ex 0305 69 90 » è sostituito dal codice NC « ex 0305 69 80 ».
2)—: il codice NC « ex 0304 20 95 » è sostituito dal codice NC « ex 0304 20 94 »,il codice NC « ex 0304 20 95 » è sostituito dal codice NC « ex 0304 20 94 »,il codice NC « ex 0305 59 90 » è sostituito dal codice NC « ex 0305 59 80 »,il codice NC « ex 0305 69 90 » è sostituito dal codice NC « ex 0305 69 80 ».
il codice NC « ex 0304 20 95 » è sostituito dal codice NC « ex 0304 20 94 »,
il codice NC « ex 0305 59 90 » è sostituito dal codice NC « ex 0305 59 80 »,
il codice NC « ex 0305 69 90 » è sostituito dal codice NC « ex 0305 69 80 ».
3)—: il codice NC « 2204 21 83 » è sostituito dal codice NC « 2204 21 84 »,il codice NC « 2204 21 83 » è sostituito dal codice NC « 2204 21 84 »,il codice NC « ex 2204 21 84 » è sostituito dal codice NC « ex 2204 21 85 ».
il codice NC « 2204 21 83 » è sostituito dal codice NC « 2204 21 84 »,
il codice NC « ex 2204 21 84 » è sostituito dal codice NC « ex 2204 21 85 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1 o gennaio 2004.

Le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2005. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione

1 GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/2005 del Consiglio ( GU L 59 del 5.3.2005, pag. 1 ).

2 GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1 .

3 GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1 .

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/2005 del Consiglio (). 2

  2. . 2

  3. . 2