Regolamento (CE) n. 1264/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante quarantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

32005R1264Regulation2 ago 2005

del 28 luglio 2005

recante quarantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan 1 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) Il 25 luglio 2005 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato I.

(3) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2005. Per la Commissione Eneko LANDÁBURU Direttore generale delle Relazioni esterne

1 GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1190/2005 ( GU L 193 del 23.7.2005, pag. 27 ).

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

La voce « Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale: 01406430155; partita IVA: IT 01406430155», di cui all’elenco delle «Persone giuridiche, gruppi ed entità», è sostituita dal seguente:

Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Indirizzo: Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia. Altre informazioni: a) codice fiscale: 01406430155, b) partita IVA: IT 01406430155.

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1190/2005 (). 2

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