Regolamento (CE) n. 1255/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2005 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

32005R1255Regulation30 lug 2005

del 29 luglio 2005

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2005 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 1 ,

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari 2 , in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Le domande presentate dal 1 o al 10 luglio 2005 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1 o al 10 luglio 2005, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui alle parti I.A, I.B, punti 1 e 2 e alle parti I.C, I.D, I.E, I.F, I.G e I.H, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6 ).

2 GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/2005 ( GU L 178 del 2.7.2005, pag. 19 ).

ALLEGATO I.A

Numero di contingenteCoefficiente di attribuzione
09.4590
09.45991,0000
09.4591
09.4592
09.4593
09.4594
09.45950,0083
09.45961,0000

ALLEGATO I.B

5. Prodotti originari della Romania

Numero di contingenteCoefficiente di attribuzione
09.47710,0502
09.4772
09.47580,3024

6. Prodotti originari della Bulgaria

Numero di contingenteCoefficiente di attribuzione
09.4773
09.46600,4123
09.4675

ALLEGATO I.C

Prodotti originari dei paesi ACP

Numero di contingenteQuantità (t)
09.4026
09.4027

ALLEGATO I.D

Prodotti originari della Turchia

Numero di contingenteQuantità (t)
09.4101

ALLEGATO I.E

Prodotti originari delľAfrica del Sud

Numero di contingenteQuantità (t)
09.4151

ALLEGATO I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero di contingenteCoefficiente di attribuzione
09.41550,9283
09.41561,0000

ALLEGATO I.G

Prodotti originari della Giordania

Numero di contingenteQuantità (t)
09.4159

ALLEGATO I.H

Prodotti originari della Norvegia

Numero di contingenteCoefficiente di attribuzione
09.47811,0000
09.47820,9189

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/2005 (). 2

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