Regolamento (CE) n. 1219/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

32005R1219Regulation1 ago 2005

del 28 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare gli articoli 33 e 36,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito del regime di aiuto a favore dei mosti utilizzati per l'arricchimento dei vini, l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione 2 dispone una deroga, che scade alla fine della campagna 2004/2005, per i mosti non provenienti dalla zona viticola C III. In attesa di un cambiamento più profondo di tale regime di aiuto con la prevista riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, è opportuno prorogare tale deroga fino alla fine della campagna 2006/2007.

(2) Gli articoli 45, 59 e 61 del regolamento (CE) n. 1623/2000 fissano alcune date riguardo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. Data la notevole abbondanza del raccolto della campagna 2004/2005, in alcuni Stati membri vi sono difficoltà materiali a terminare tale distillazione entro i tempi previsti. Occorre pertanto posticipare tali date.

(3) Per le campagne dal 2001/2002 al 2004/2005, l'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1623/2000 dispone una deroga al sistema di distillazione per i vini ottenuti da uve classificate sia come varietà di uve da vino sia come varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino a denominazione di origine. In attesa di un cambiamento più profondo del sistema con la prevista riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, è opportuno prorogare tale deroga fino alla fine della campagna 2006/2007.

(4) L'articolo 63 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000, relativo alla distillazione del vino in alcole per usi commestibili, stabilisce la percentuale della produzione per la quale i produttori possono partecipare alla distillazione. Occorre determinare tale percentuale per la campagna 2005/2006.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1623/2000.

(6) Poiché la prossima campagna vitivinicola avrà inizio il 1 o agosto 2005, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire da tale data.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è così modificato:

  1. all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, i termini «nel corso delle campagne viticole 2003/2004-2004/2005» sono sostituiti dai termini «nel corso delle campagne viticole dal 2003/2004 al 2006/2007».

  2. All'articolo 45, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «In deroga al primo comma, per la campagna 2004/2005 la data di cui a tale comma è posticipata al 31 agosto della campagna successiva.».

  3. All'articolo 52, paragrafo 1, quarto comma, i termini «per le campagne dal 2001/2002 al 2004/2005» sono sostituiti dai termini «per le campagne viticole dal 2001/2002 al 2006/2007».

  4. All'articolo 59 è aggiunto il seguente comma: «In deroga al primo comma, per la campagna 2004/2005 la data di cui a tale comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.».

  5. All'articolo 61, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: «Tuttavia, per la campagna 2004/2005 la data di cui al primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.».

  6. All'articolo 63 bis , paragrafo 2, primo comma, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente: «Per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 tale percentuale è fissata al 25 %.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 o agosto 2005.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione ( GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13 ).

2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2005 ( GU L 103 del 22.4.2005, pag. 15 ).

Footnotes

  1. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (). 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2005 (). 2