Regolamento (CE) n. 1214/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, che rettifica le versioni estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, olandese, portoghese, spagnola e svedese del regolamento (CEE) n. 1722/93 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

32005R1214Regulation3 set 2004

del 28 luglio 2005

che rettifica le versioni estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, olandese, portoghese, spagnola e svedese del regolamento (CEE) n. 1722/93 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) È stato rilevato un errore nel testo dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, delle versioni estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, olandese, portoghese, spagnola e svedese del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione 2 , come modificato dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1548/2004.

(2) Per evitare interpretazioni sbagliate e garantire la corretta applicazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 1722/93, l’errore in questione deve essere rettificato.

(3) Poiché tale rettifica non svantaggia né discrimina certi produttori rispetto ad altri, essa deve applicarsi con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1548/2004.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1722/93, modificato dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1548/2004, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Tuttavia, se l’importo della restituzione alla produzione è inferiore a 16 EUR per tonnellata di amido o di fecola, la cauzione non è necessaria e non si applicano le verifiche ed i controlli di cui all’articolo 10 del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2004.

Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 .

2 GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 ( GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11 ).

Footnotes

  1. . 2

  2. . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (). 2